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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01056/2026 del 12/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Dall'esame degli atti è emersa l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza; si è richiamato il principio secondo cui tale omissione integra nullità assoluta del provvedimento conclusivo (ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.). Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Napoli per un nuovo esame.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente denunciava l'omessa notifica all'interessato dell'avviso di fissazione della camera di consiglio in cui era stata rigettata la richiesta di misura alternativa alla detenzione, deducendo violazione delle norme processuali (artt. 148, 149, 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.) e delle garanzie costituzionali e convenzionali (artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU) per la preclusione dell'intervento e dell'assistenza del condannato.

Norme richiamate

  • art. 148 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle formalità di notificazione nel procedimento; invocata per sostenere l'illegittimità della mancata comunicazione dell'atto di fissazione dell'udienza.

  • art. 149 cod. proc. pen.

    Collegata alle disposizioni sulle notificazioni e sulle modalità di chiamata in giudizio; utilizzata per contestare la regolarità della fissazione dell'udienza senza notifica al detenuto.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede le nullità assolute per vizi che hanno precluso la difesa; la Corte ha applicato questa norma per qualificare come nullità assoluta il provvedimento adottato senza la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Indica gli effetti delle nullità assolute; richiamato insieme all'art. 178 per disporre l'annullamento dell'atto e la rimessione per nuovo esame.

  • art. 24 Cost.

    Tutela del diritto di difesa; la mancata notifica è stata ritenuta lesiva di tale garanzia perché ha impedito l'intervento e l'assistenza dell'interessato.

  • art. 111 Cost.

    Principio del giusto processo e della legalità del procedimento; richiamato per sottolineare l'illegittimità procedurale che compromette la validità del provvedimento.

  • art. 6 CEDU

    Garanzia europea del giusto processo; evocata per evidenziare la dimensione convenzionale della tutela del diritto ad un equo processo e all'effettiva partecipazione.

Massime di principio

  • L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale presso il tribunale di sorveglianza costituisce una nullità assoluta del provvedimento adottato in quella camera di consiglio.
  • La nullità per mancata notifica si fonda sulla lesione del diritto di difesa e del giusto processo (garantiti sia dalla Costituzione sia dalla CEDU) perché impedisce l'intervento e l'assistenza del condannato.
  • In presenza di tale vizio il rimedio è l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la rimessione del procedimento al giudice di merito per un nuovo esame, non essendo sanabile con mezzi ordinari di correzione.
  • In casi simili è fondamentale documentare l'assenza di notificazione (o la sua inesistenza nei termini prescritti) e dedurre immediatamente la nullità assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.
  • La fissazione dell'udienza camerale è giurisprudenzialmente equiparata a una citazione: quindi le regole sulla notifica della citazione e le relative garanzie difensive si applicano analogamente.

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