Sentenza n. 188/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accertamento di conformità relativo a opere edilizie prive di titolo, comprendenti mutamenti di destinazione d’uso e riorganizzazione della copertura
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di accertamento di conformità ex art. 13 l. 47/1985, oggi art. 36 d.P.R. 380/2001. Il diniego era fondato sul contrasto delle opere con le norme tecniche di attuazione del PRG e con la scheda-norma P3B, sull’assenza di licenza edilizia e sui rimaneggiamenti del manufatto ritenuti lesivi degli elementi della tradizione storica. L’appellante ha contestato, in particolare, l’erroneità della ricostruzione dell’epoca di edificazione e della ritenuta necessità del titolo edilizio, deducendo che il primo piano risultava già esistente anteriormente al 1942, come comprovato da una planimetria catastale del 1939 e dalla documentazione catastale del 1945. Ha inoltre contestato il rilievo attribuito alla rettifica tardiva dei titoli di provenienza, l’incidenza dei rimaneggiamenti sulla possibilità di ottenere il cambio di destinazione d’uso, la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione. Il CGARS ha disposto una verificazione tecnica per accertare l’epoca e la consistenza dell’edificazione.
La decisione
L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento degli atti impugnati. La verificazione ha accertato che la planimetria del primo piano, registrata il 20 dicembre 1939, attestava l’esistenza della relativa volumetria anteriormente al 1942 e che la dicitura catastale "costruzione sospesa" indicava una volumetria già completata, sebbene priva di finiture. L’appellante ha quindi assolto l’onere di provare l’epoca di edificazione, mentre il Comune non ha fornito elementi contrari. La mancanza di un titolo edilizio non è stata ritenuta automaticamente dimostrativa dell’irregolarità urbanistico-edilizia, poiché l’edificazione era anteriore all’entrata in vigore della l. 1150/1942, quando il titolo non era necessario. È stata inoltre esclusa la rilevanza decisiva dei rimaneggiamenti, poiché la tutela delle NTA relativa al patrimonio storico-architettonico è stata riferita ai manufatti di pregio, senza prova che l’immobile appartenesse a tale categoria; anzi, la classificazione catastale originaria ultra popolare e quella successiva economica deponevano in senso contrario. È stata infine ritenuta non adeguata l’interlocuzione procedimentale e insufficiente la motivazione del diniego, poiché le osservazioni dell’interessata erano state respinte con argomenti non confermati in giudizio. Il Comune di Palermo è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in € 6.000, oltre oneri di legge, nonché alla restituzione di € 3.000 per le spese della verificazione.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
Disciplina l’accertamento di conformità richiesto per opere realizzate senza titolo; il diniego è stato annullato perché l’amministrazione aveva erroneamente valorizzato l’assenza del titolo edilizio senza considerare adeguatamente l’epoca di edificazione.
art. 13 l. 47/1985
È la disciplina previgente richiamata per l’istanza di accertamento di conformità.
l. 1150/1942
La legge urbanistica è stata individuata come il momento normativo a partire dal quale era necessario il titolo edilizio; l’edificazione anteriore al 31 ottobre 1942 non necessitava del titolo.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Hanno costituito la base normativa per la verificazione tecnica disposta in appello al fine di accertare l’epoca e la consistenza della realizzazione del primo piano.
art. 80, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per la riassunzione del giudizio a seguito della cessazione dal servizio del difensore del Comune.
art. 64, comma 4, c.p.a.
È stato richiamato nell’ordinanza di verificazione con riguardo alle conseguenze del mancato versamento dell’acconto per il compenso del verificatore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte appellante.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La carenza del titolo edilizio non dimostra automaticamente l’irregolarità urbanistico-edilizia dell’immobile: occorre accertare l’epoca di realizzazione e verificare se, al momento dell’edificazione, il titolo fosse giuridicamente necessario.
- La prova dell’epoca di edificazione può essere fornita mediante documentazione catastale e deve essere valutata nel suo complesso; una planimetria catastale anteriore all’entrata in vigore della legge urbanistica del 1942, recante elementi idonei a dimostrare la preesistenza della volumetria, può assolvere l’onere probatorio del privato.
- La dicitura catastale "costruzione sospesa", quando le risultanze tecniche la riferiscano a una volumetria già completata ma priva di finiture, non consente di negare l’esistenza strutturale dell’edificio alla data dell’accatastamento.
- Le prescrizioni delle norme tecniche di attuazione poste a tutela del patrimonio storico-architettonico non possono essere applicate in modo indifferenziato a qualsiasi manufatto risalente, ma richiedono la dimostrazione che l’immobile appartenga alla categoria dei manufatti di pregio tutelati.
- Il diniego di accertamento di conformità deve esaminare adeguatamente le osservazioni procedimentali dell’interessato e motivare in modo effettivo le ragioni del loro superamento; una motivazione fondata su presupposti smentiti dall’istruttoria giudiziale non è sufficiente a legittimare il provvedimento.
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