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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 3117 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 34/2020 - Imposte sul reddito - Irpef - Base imponibile - Società a ristretta base partecipativa - Utili extracontabili - Presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati ai soci - Natura adesiva dell'accertamento operato nei confronti dell'Ente - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha impugnato la sentenza n. 28/04/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento n. TFXXXX/2017, relativo all’anno d’imposta 2012 e a maggiori redditi di capitale presuntivamente attribuiti al socio. La società aveva ricevuto un distinto accertamento, definito per adesione. L’Ufficio ha sostenuto che l’accertamento societario non riguardava soltanto costi disconosciuti, ma anche componenti positivi non contabilizzati, inclusi i proventi e la plusvalenza derivanti dalla cessione di beni strumentali; ha quindi chiesto la riforma della sentenza e la conferma dell’avviso al socio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto l’appello dell’Agenzia e riformato la decisione di primo grado, ritenendo legittima l’attribuzione al socio unico degli utili extracontabili derivanti dalla cessione non fatturata di beni strumentali. La presunzione di distribuzione è fondata sulla ristretta base sociale e non è esclusa dal fatto che l’accertamento della società sia stato definito per adesione. Le ulteriori eccezioni e deduzioni sono state assorbite. Il contribuente è stato condannato alle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in 1.200 euro.

Massime di principio

  • Per le società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili accertati in capo alla società possono presumersi distribuiti ai soci; la ristrettezza dell’assetto societario costituisce il fatto noto e può fondare la presunzione, senza che ciò configuri una presunzione di secondo grado.
  • La presunzione può operare anche nei confronti del socio unico e non viene meno perché l’accertamento societario è stato definito mediante adesione: l’imputazione al socio deriva dalla sua partecipazione nella società.
  • Il socio può superare la presunzione fornendo prova che gli utili non sono stati distribuiti, ma sono stati accantonati o reinvestiti dalla società. Nel caso deciso, la CTR ha ritenuto ragionevole presumere che i proventi delle cessioni non fatturate fossero confluiti nella disponibilità dell’unico socio.

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