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Sentenza

Sentenza n. 1105/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza della Sentenza n. 1721/2025 pubblicata il 02/07/2025, R.G. n. 5545/2024, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina

Giustizia amministrativa202600243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00 oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la rituale notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Messina, non aveva provveduto spontaneamente alla sua esecuzione. Ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio. Il titolo giudiziale riconosceva il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per tre anni scolastici, per un valore complessivo di € 1.500,00, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto fino al soddisfo. Il Ministero non si è costituito e non ha allegato né provato l'avvenuto adempimento o altre circostanze idonee a escludere o estinguere il diritto all'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte del Ministero. Applicando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha ritenuto che, una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., spettasse all'Amministrazione dimostrare l'inefficacia del titolo, l'estinzione del diritto o l'avvenuto adempimento; il Ministero non ha fornito alcuna prova né giustificazione. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, incaricato di provvedere al pagamento entro ulteriori novanta giorni. Il commissario non avrà diritto a compenso, trattandosi di dirigente del Ministero resistente e rientrando l'attività nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La ricorrente può agire in ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; la prova dell'esistenza del titolo e del mancato adempimento fonda il diritto all'azione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, nel cui ambito il TAR ha ordinato all'Amministrazione l'integrale esecuzione del giudicato e ha nominato un commissario ad acta per l'eventuale inerzia.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce deve provare i fatti costitutivi del diritto; i fatti estintivi, modificativi o impeditivi devono essere provati da chi vi ha interesse. Nel caso concreto, provato il titolo e il mancato adempimento, spettava al Ministero dimostrare l'adempimento o l'inefficacia del diritto.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle pubbliche amministrazioni alle statuizioni giudiziali costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per la procedibilità dell'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Riconosce il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della sentenza del Giudice del Lavoro da eseguire.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Costituisce la base normativa del riconoscimento degli interessi legali spettanti sulla somma dovuta, dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione collegata alla disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicata analogicamente quanto al mancato compenso del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la rituale notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato, il decorso del termine legalmente previsto per l'adempimento e la mancata esecuzione dell'Amministrazione integrano i presupposti per ordinare l'attuazione coattiva del giudicato.
  • Ai sensi dell'art. 2697 c.c., nel giudizio di ottemperanza il creditore deve provare i fatti costitutivi del diritto di agire, mentre spetta all'Amministrazione che intenda paralizzare la domanda provare l'avvenuto adempimento, l'inefficacia del titolo o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
  • L'Amministrazione che non dimostri l'adempimento né fornisca una valida giustificazione dell'inerzia può essere condannata a eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato dal giudice, con contestuale nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • Quando il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria è un dirigente dell'Amministrazione debitrice, l'attività commissariale può essere ritenuta compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dar luogo a un compenso aggiuntivo, mediante applicazione analogica della disciplina richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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