Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16567/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto 06/10/2022 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26/10/2022, S.G. n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - degli atti presupposti costituiti da: - decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 06/07/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15/09/2022, S.G. n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - accordo rep. atti n. 181/CSR del 07/11/2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 06/08/2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall''articolo 1, comma 557 L. 30/12/2018, n. 145”; - intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28/09/2022; - con effetti caducanti (e comunque a ogni effetto anche nei confronti) dell'atto consequenziale costituito dal decreto del Direttore di Dipartimento alla Salute della Provincia Autonoma di Bolzano in data 12/12/2022 n. 24408/2022, avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, con cui sono state approvate le tabelle che quantificano gli importi per il ripiano (payback) per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, riportando per ciascuna annualità gli importi complessivi dovuti alla Provincia Autonoma di Bolzano da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici, con intimazione di pagamento entro 30 giorni, (termine poi prorogato ex lege al 30/04/2023), essendo pertanto divenuti conoscibili in particolare, anche alla ricorrente, gli importi del ripiano posti a suo carico per i superamenti di spesa degli anni 2015-2018 rispetto al totale riferibile a tale Provincia come riassunti nel ricorso; di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o comunque relativo ai procedimenti di attribuzione di obblighi di ripiano fatti gravare sulla ricorrente con riguardo alla spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti il 3/10/2023: per l’annullamento, - del decreto 15/06/2023 prot. n. 10686/2023 del Direttore di Dipartimento – Ufficio Governo sanitario – della Provincia Autonoma di Bolzano, pubblicato in pari data, con cui l'Amministrazione provinciale ha proceduto a “stabilire nuovamente per ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici i relativi importi di ripiano dovuti” approvando le tabelle, di cui all'Allegato n. 1 di tale decreto “che quantificano i nuovi importi per il ripiano (payback), per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”, riportando “per ciascuna annualità gli importi complessivi dovuti alla Provincia Autonoma di Bolzano da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici”, con la precisazione che tale Allegato n. 1 “sostituisce l'Allegato A di cui al decreto del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative n. 24408 del 12 dicembre 2022” (impugnato da Ortholab con il ricorso principale); - per quanto possa occorrere, della determina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige Nr. 2023- A-000832 del 12/06/2023, menzionata nel citato decreto 15/06/2023, con cui sono stati nuovamente certificati i fatturati relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 che risultano nell'Allegato n. 1 del medesimo decreto, con conteggi eseguiti “nel rispetto di quanto previsto … dal decreto del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda Larga e Cooperative n. 24408 del 12 dicembre 2022”;

Giustizia amministrativa202306822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio e del 6 ottobre 2022 relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e alle linee guida per il payback 2015-2018; atti provinciali di Bolzano del 12 dicembre 2022 e del 15 giugno 2023 che hanno individuato le imprese soggette al ripiano e quantificato gli importi dovuti, nonché la determina aziendale di certificazione dei fatturati

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha chiesto l’annullamento degli atti statali e provinciali che hanno attuato il meccanismo di payback per il superamento dei tetti di spesa negli anni 2015-2018, inclusi gli atti provinciali che le hanno imputato gli importi di ripiano e il successivo decreto del 15 giugno 2023 che ha rideterminato tali importi. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di censura dedotti contro gli atti ministeriali e della Conferenza, ma riferisce che erano omologhi a quelli esaminati dalla Sezione in precedenti controversie payback. Contro gli atti provinciali la ricorrente ha dedotto l’illegittimità derivata dall’illegittimità degli atti statali presupposti. In udienza il Collegio ha sollevato d’ufficio l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato respinto quanto agli atti ministeriali e della Conferenza: il Collegio si è richiamato ai precedenti della Sezione e alle pronunce della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024, che hanno inciso sulla riduzione dell’importo dovuto e giudicato non irragionevole e non lesivo delle garanzie costituzionali il meccanismo legislativo di payback per il quadriennio 2015-2018. Per la contestazione degli atti provinciali, sia nel ricorso introduttivo sia nei motivi aggiunti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa. La Provincia svolge infatti attività vincolata, tecnico-contabile e riepilogativa: verifica i dati, individua le imprese e applica al fatturato la quota di ripiano già determinata dalla legge e dagli atti statali, senza esercitare un potere autoritativo. La controversia riguarda quindi un rapporto obbligatorio patrimoniale e il diritto soggettivo dell’impresa al corretto calcolo della somma, spettante alla giurisdizione ordinaria. È stata indicata la possibilità di riproporre il giudizio davanti al giudice ordinario entro i termini dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    La norma di legge, nello scandire la procedura da seguire per dare attuazione al sistema del c.d. payback per le annualità 2015-2018, ha dunque attribuito alle regioni e alle province autonome il solo compito di

    La disposizione attribuisce alle regioni e alle province autonome compiti attuativi circoscritti: verificare la documentazione contabile, definire l’elenco delle imprese soggette al ripiano, porre a loro carico le quote dovute e iscrivere il credito in bilancio; non conferisce un potere discrezionale di determinazione del tetto o del suo superamento.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015

    Esse possono e devono solamente porre l’eventuale superamento del tetto di spesa regionale, come già certificato con decreto ministeriale, a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, peraltro secondo la quota percentuale anch’essa già fissata a livello normativo (art. 9 ter, comma 9, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, e art. 2, comma 1, decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute).

    La quota di ripiano a carico dei fornitori è predeterminata dalla legge; gli atti regionali o provinciali si limitano ad applicarla ai dati contabili pertinenti, senza spazio per una diversa determinazione discrezionale.

  • art. 11 c.p.a.

    Le spese di lite possono essere compensate alla luce della complessità delle questioni trattate.

    Il dispositivo assegna alle parti i termini previsti dall’art. 11 c.p.a. per l’eventuale riproposizione davanti al giudice ordinario, individuato come munito di giurisdizione.

  • art. 133 c.p.a.

    al fine di cogliere la differenza tra le situazioni giuridiche soggettive, entrambe di carattere sostanziale, di diritto soggettivo e interesse legittimo – che è pur sempre rilevante e necessaria ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in controversie (come quella in esame) in cui non si verte in ipotesi di giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. – occorre far riferimento al consueto criterio del petitum sostanziale

    In assenza di giurisdizione esclusiva, il riparto si determina in base al petitum sostanziale e alla posizione giuridica effettivamente fatta valere: la controversia appartiene al giudice ordinario quando riguarda un diritto soggettivo in un rapporto paritario a valle dell’esercizio del potere.

Massime di principio

  • Quando la legge attribuisce alle regioni o alle province autonome soltanto compiti di verifica contabile, individuazione delle imprese soggette al ripiano, applicazione di percentuali predeterminate e iscrizione del credito in bilancio, tali attività sono vincolate e non costituiscono esercizio di potere autoritativo.
  • Le controversie sulla correttezza del calcolo dell’importo dovuto da un’impresa nell’ambito di un rapporto obbligatorio patrimoniale, quando la determinazione amministrativa è meramente tecnico-contabile e priva di discrezionalità, appartengono alla giurisdizione ordinaria; la denominazione formale dell’atto come «provvedimento» non è decisiva.
  • Il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo va individuato in base al petitum sostanziale e alla natura della posizione fatta valere: la giurisdizione amministrativa sussiste quando si contesta l’esercizio di un potere autoritativo, mentre spetta al giudice ordinario quando la controversia riguarda un rapporto paritario a valle di tale potere.
  • Nel meccanismo di payback per dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, la determinazione del tetto di spesa, la certificazione del suo superamento e la quota complessiva di ripiano sono definite a livello statale; alle amministrazioni regionali e provinciali compete applicare tali determinazioni alle singole imprese sulla base dei dati di fatturato.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.