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Sentenza

Sentenza n. 38/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa tutela cautelare 1. della Delibera n. 861 del 16 ottobre 2025 recante il conferimento alla dott.ssa Maria Paola Gemmiti dell'incarico di Direttore UOC Cardiologia presso il Presidio Ospedaliero di Sora; 2. della presupposta Relazione sintetica del 18 ottobre 2023 dalla quale risulta la graduatoria dei partecipanti con il relativo punteggio; 3. dei verbali n. 1 del 13 ottobre 2023 e n. 2 del 18 ottobre 2023 trasmessi dal Segretario della commissione con la nota prot. 66924 del 24 ottobre 2023 (anch'essa impugnata), nonché 4. di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, conseguenti e consequenziali e, in ogni caso, lesivi dell'interesse del ricorrente ad ottenere l'assegnazione dell'incarico.

Giustizia amministrativa202501065

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera di conferimento dell'incarico di Direttore UOC Cardiologia, nonché graduatoria finale, relazione sintetica e verbali della commissione

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, collocatosi al secondo posto nella procedura selettiva per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore dell'UOC Cardiologia presso il Presidio Ospedaliero di Sora, ha impugnato la delibera con cui l'ASL ha conferito l'incarico alla candidata prima classificata, unitamente agli atti della commissione e alla graduatoria finale. Ha dedotto, con un'unica censura complessa, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, inadeguatezza dell'istruttoria, illogicità e disparità di trattamento, nonché violazione e falsa applicazione della lex specialis, dei criteri valutativi e dell'art. 3 l. 241/1990. In particolare, ha contestato i punteggi attribuiti dalla commissione alla propria scheda di valutazione, con riguardo agli incarichi ricoperti e alla produzione scientifica, sostenendo che una corretta valutazione del curriculum avrebbe comportato l'attribuzione di 51,014 punti, superiore ai 50,519 assegnati alla controinteressata, con conseguente collocazione al primo posto e conferimento dell'incarico. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni. L'ASL e la controinteressata hanno eccepito la tardività dell'impugnazione, sostenendo che l'atto immediatamente lesivo era la graduatoria pubblicata nel 2023, e hanno contestato la fondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare nel merito gli errori di valutazione denunciati. Applicando l'art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. 502/1992, nel testo modificato dalla l. 118/2022, il Collegio ha rilevato che la commissione deve svolgere una valutazione comparativa secondo criteri predeterminati, attribuire i punteggi e redigere la graduatoria, mentre il direttore generale deve nominare il candidato che ha conseguito il miglior punteggio. La graduatoria contenuta nella relazione sintetica della commissione costituisce quindi l'atto conclusivo e immediatamente lesivo della procedura, poiché vincola la successiva attività direttoriale. La delibera di conferimento dell'incarico si è limitata a prendere atto delle risultanze della graduatoria e dei curricula pubblicati, senza aggiungere un'autonoma lesività. Poiché tutte le censure riguardavano esclusivamente le valutazioni della commissione, esse avrebbero dovuto essere proposte entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, avvenuta il 27 ottobre 2023. L'impugnazione notificata e depositata il 15 dicembre 2025 è stata pertanto ritenuta irrimediabilmente tardiva e non può costituire un mezzo per ottenere una rimessione in termini. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell'ASL e della controinteressata, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori per ciascuna parte.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. 502/1992

    la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età».

    La graduatoria formata dalla commissione all'esito della valutazione comparativa costituisce l'atto conclusivo della procedura e vincola il direttore generale, che deve nominare il candidato con il miglior punteggio.

  • art. 20, comma 1, l. 118/2022

    Ha modificato l'art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. 502/1992, spostando il baricentro della procedura dalla scelta discrezionale del direttore generale alla valutazione comparativa della commissione e alla graduatoria.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente quale parametro relativo all'obbligo di motivazione, ma il relativo motivo non è stato esaminato nel merito per la tardività del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione sanitaria disciplinate dall'art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. 502/1992, la graduatoria redatta dalla commissione all'esito della valutazione comparativa secondo criteri predeterminati costituisce l'atto conclusivo e immediatamente lesivo della procedura.
  • Quando la legge impone al direttore generale di nominare il candidato che ha conseguito il miglior punteggio, la successiva delibera di conferimento dell'incarico ha natura meramente consequenziale e non aggiunge autonoma lesività rispetto alla graduatoria.
  • Le censure concernenti esclusivamente la correttezza dei punteggi e delle valutazioni effettuate dalla commissione devono essere proposte nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione della graduatoria, non dalla successiva delibera di conferimento dell'incarico.
  • L'impugnazione della delibera di nomina non può essere utilizzata come surrettizio strumento di rimessione in termini per contestare tardivamente la graduatoria immediatamente lesiva.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieTermini e notificazione del ricorso
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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