Cassazione Penale, Sentenza n. 38265/2025 del 25/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugna l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo e l'amministrazione giudiziaria disposti nei confronti della stessa nell'ambito di un procedimento per associazione per delinquere finalizzata a truffa e riciclaggio attribuito a Rijtano Giuseppe. Si deduce inosservanza e erronea applicazione della legge penale, mancata assunzione e valutazione di prove decisive, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare si lamenta che il Tribunale non abbia esaminato la documentazione che proverebbe l'assenza di nessi tra la società e l'indagato (rapporti deteriorati e cessati), che l'intercettazione evocata riguarda invece la ditta individuale Rijtano Marika e non la ricorrente, che la comune zona dei locali non prova il collegamento (la difesa ha documentato loci diversi), che il richiamo a un giro di fatturazioni con Alipadania s.r.l. non è supportato da elementi probatori concreti e che non sono stati valutati gli elementi di cesura che dimostrerebbero l'estraneità della società al programma criminoso.
La decisione
La decisione impugnata è stata ritenuta viziata: la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse in parte apparente e manchevole perché non ha adeguatamente valutato la documentazione difensiva e non ha fornito elementi probatori specifici a sostegno dell'affermazione che la Enne Erre Arredamenti srls fosse coinvolta nel reimpiego dei proventi illeciti. In particolare l'intercettazione richiamata riguarda un'altra entità (ditta individuale Rijtano Marika) e non la ricorrente; il richiamo alla comunanza dei locali e al circuito fatturativo non è stato provato. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Codice di procedura penale - disposizioni sul sequestro preventivo e amministrazione giudiziaria
Il giudice deve accertare un concreto nesso di pertinenza tra i beni sottoposti a sequestro e i reati contestati; la mera indicazione di compagini coinvolte o richiami generici non è sufficiente per sostenere il vincolo cautelare
Codice penale - reati contestati: associazione per delinquere, truffa, riciclaggio
Le imputazioni costituiscono il quadro fattuale su cui si fonda la richiesta cautelare, ma per colpire patrimoni di terzi occorre prova specifica del reimpiego dei proventi nei beni aziendali in questione
Massime di principio
- Per disporre o confermare un sequestro preventivo su beni aziendali è necessario indicare e motivare elementi probatori concreti che colleghino quei beni all'attività delittuosa; le affermazioni generiche non sono sufficienti
- Un'intercettazione che riferisce ad altra persona giuridica o a ditta individuale non può essere automaticamente estesa a una società diversa senza elementi che dimostrino il collegamento
- La comunanza di locali o rapporti economici apparenti (es. fatturazione) richiede prova documentale diretta: la semplice menzione nel capo d'accusa o nell'ordinanza cautelare non sostituisce l'istruttoria probatoria
- La difesa ha diritto che il giudice esamini e valuti i documenti e le circostanze di cesura (separazione dei rapporti, interruzione dei legami) esibite per dimostrare l'estraneità; la mancata valutazione può comportare annullamento e rinvio
- Nei giudizi cautelari il controllo di adeguatezza della motivazione da parte del giudice d'appello è stringente: motivazione apparente o generica espone l'ordinanza al vizio di illegittimità
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