Sentenza n. 375/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 60/2025 del Tribunale di Catania - Sezione lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 60/2025 del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, concernente l'attivazione della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 60/2025 del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, lamentando la mancata esecuzione del titolo giudiziale da parte dell'amministrazione scolastica. Nel corso della camera di consiglio del 29 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato che l'amministrazione aveva infine eseguito il titolo, attivando la carta docente, ma ha insistito per la condanna alle spese poiché l'attivazione le era stata comunicata soltanto il 28 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione aveva eseguito il giudicato prima della decisione. Ha tuttavia condannato l'amministrazione al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ritenendo rilevante che l'esecuzione fosse intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso e a ridosso della camera di consiglio. Le spese sono state liquidate in complessivi 1.000 euro, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il riferimento processuale per l'azione di ottemperanza al giudicato; nel caso concreto, l'avvenuta esecuzione del titolo ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato prima della decisione, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- L'avvenuta esecuzione del giudicato non esclude la regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso e se l'esecuzione sia intervenuta soltanto dopo l'instaurazione del giudizio.
- L'attivazione della carta docente in esecuzione del giudicato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso e comunicata alla parte ricorrente a ridosso della camera di consiglio, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese processuali.
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