Cassazione Penale, Sentenza n. 3402/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto dichiarazione di ricusazione nei confronti di due magistrati del Tribunale di Vibo Valentia, sostenendo che gli stessi erano già stati ritenuti incompatibili nei confronti del coimputato Giuseppe Antonio Accorinti, per fatti accertati nella sentenza del processo "Nemea". Mazzotta ha dedotto che l'accoglimento della ricusazione per Accorinti doveva estendersi anche a lui, trattandosi di reato associativo a concorso necessario relativo al procedimento "Rinascita-Scott"; ha poi sostenuto di aver avuto conoscenza dell'accoglimento soltanto in udienza del 2 settembre 2022 e che il termine di tre giorni per proporre la ricusazione decorre dalla conoscenza effettiva dell'evento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto superflua la discussione sull'intempestività perché la difesa, nelle proprie conclusioni scritte, aveva sostanzialmente rinunciato al motivo relativo alla tempestività; ha poi dichiarato inammissibile per genericità il motivo relativo all'estensione dell'accoglimento della ricusazione di Accorinti, rilevando che il ricorrente non ha illustrato le ragioni concrete per cui la pronuncia "Nemea" avrebbe pregiudicato la sua posizione personale. La Corte ha precisato che la sentenza della Corte costituzionale n. 371/1996 non si applica automaticamente a tutti i casi di reati associativi e va invocata solo se emerge che la precedente decisione ha già valutato la responsabilità penale dell'imputato in modo diretto o equivalente. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 38, comma 2, cod. proc. pen.
art. 38, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di tre giorni per la dichiarazione di ricusazione decorrente dal momento in cui la causa della ricusazione sia venuta a conoscenza dell'interessato; la Corte ha richiamato il principio ma ha ritenuto superfluo approfondirne l'applicazione perché la difesa ha sostanzialmente rinunciato alla censura sull'intempestività.
Corte costituzionale, sentenza n. 371 del 1996
La sentenza riguarda l'ipotesi in cui la decisione di un giudice in un processo precedente abbia già valutato la posizione di responsabilità dell'imputato, con particolare riferimento a casi strutturalmente collegati (es. associazione composta dal numero minimo legale), ma non ha efficacia automatica in tutti i reati a concorso necessario; occorre dimostrare che la precedente pronuncia abbia effettivamente inciso sulla posizione personale dell'imputato.
Sezioni unite Cassazione, sentenza n. 36847 del 2014
sentenza n. 36847 del 2014 (Sezioni Unite)
Principio citato dalla difesa secondo cui, quando la causa di ricusazione deriva da vicende extraudienza e i giudici hanno formulato istanza di astensione rigettata, il termine per la ricusazione decorre dalla comunicazione del rigetto; la Corte d'appello aveva fatto riferimento a tale orientamento nel valutare i termini temporali.
art. 616, cod. proc. pen.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede che l'inammissibilità del ricorso comporti la condanna del proponente alle spese processuali e il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma disponendo la condanna e fissando la somma in euro 3.000.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per motivare la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui la sussistenza di una responsabilità del proponente rende legittima l'imposizione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione deve essere proposta entro tre giorni dalla effettiva conoscenza della causa di ricusazione; il proponente deve poter dimostrare quando ha avuto la conoscenza effettiva.
- L'accoglimento della ricusazione nei confronti di un coimputato non si estende automaticamente a tutti gli altri: l'estensione richiede una motivazione specifica che dimostri come la precedente pronuncia abbia già inciso sulla responsabilità personale dell'altro imputato.
- Il richiamo generico a precedenti di rilevanza costituzionale (es. Corte cost. n. 371/1996) non è sufficiente: occorre spiegare fattualmente e giuridicamente perché quel precedente sia applicabile al caso concreto.
- Se la causa di ricusazione deriva da atti extraudienza collegati ad astensione o a provvedimenti di altro giudice, il termine per proporre la ricusazione può decorrere dalla conoscenza del provvedimento (ad es. dal deposito della motivazione o dalla comunicazione del rigetto dell'astensione), ma la decorrenza va provata dal ricorrente.
- La mancata o insufficiente specificazione delle ragioni rende la censura generica e inammissibile; inoltre, l'inammissibilità può comportare la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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