Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25340/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione di più reati già definiti con quattro sentenze irrevocabili, suddivise dalla difesa in due blocchi: un primo gruppo di furti aggravati commessi tra il 1989 e il 1990; un secondo gruppo composto da ricettazione, rapina e riciclaggio commessi tra il 2007 e il 2010. Il ricorrente deduceva un unico motivo di ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse erroneamente escluso l'identità del disegno criminoso tra i due blocchi di reati. Secondo la difesa, la natura dei delitti contro il patrimonio, la finalità di mantenere la famiglia e soprattutto lo stato di tossicodipendenza avrebbero operato come fattori unificanti della condotta criminosa, rendendo plausibile una preventiva programmazione unitaria. In via subordinata, veniva chiesta l'unificazione parziale per gruppi di reati, ma la doglianza era formulata in modo ritenuto confuso e generico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non era dimostrata l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, mancando una preventiva programmazione unitaria dei reati già al momento della commissione del primo episodio e difettando un sufficiente collegamento temporale, organizzativo e modale tra le condotte. Ha inoltre escluso che la tossicodipendenza o uno stile di vita deviante possano sostituire il requisito della preventiva ideazione unitaria richiesto dall'art. 81, comma 2, c.p., anche dopo la modifica dell'art. 671 c.p.p. La richiesta subordinata di continuazione per soli gruppi di reati è stata ritenuta dedotta in modo troppo vago e generico per essere esaminata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    violazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    La doglianza di legittimità è stata proposta per manifesta illogicità della motivazione, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura sul punto decisivo dell'assenza di un medesimo disegno criminoso.

  • art. 671, comma 1, c.p.p.

    a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006

    Nel valutare la continuazione in sede esecutiva, il giudice deve accertare la ricorrenza della medesima preventiva risoluzione criminosa; la tossicodipendenza può essere solo un indice da valutare, non un autonomo criterio sostitutivo della programmazione unitaria.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso"

    La continuazione presuppone una preventiva ideazione unitaria di più violazioni penali, già presenti nella mente dell'agente nella loro specificità, e non un generico programma delinquenziale o una mera abitualità criminosa.

  • L. n. 49 del 2006

    modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006

    La riforma non ha introdotto un nuovo concetto di continuazione per i tossicodipendenti, ma ha imposto di considerare tale condizione solo ai fini della verifica della plausibilità della preventiva programmazione unitaria.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    deve essere disposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196

    È stata disposta l'annotazione per la tutela dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in tema di condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità, in assenza di elementi per escludere la colpa del ricorrente.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA'

    Richiamo finale alla disciplina sulla omissis dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La continuazione richiede una preventiva e unitaria ideazione criminosa riferita fin dall'origine, almeno nelle linee essenziali, a tutti i reati poi commessi; non basta la mera comunanza di genere dei fatti o la loro vicinanza funzionale.
  • La prova del medesimo disegno criminoso va normalmente ricavata da indici esteriori significativi, come il contesto temporale, le modalità esecutive, l'omogeneità delle violazioni, le causali e la sistematicità della condotta.
  • La ricaduta nel reato, l'abitualità delinquenziale e uno stile di vita deviato non integrano di per sé il requisito soggettivo della continuazione, perché non sostituiscono l'originaria programmazione unitaria.
  • In sede esecutiva, la condizione di tossicodipendenza può essere valorizzata solo come elemento indiziario della plausibilità di una preventiva risoluzione unitaria, ma non consente di prescindere dal requisito del medesimo disegno criminoso imposto dall'art. 81, comma 2, c.p.
  • La richiesta di riconoscimento della continuazione parziale o 'a blocchi' deve essere specifica e argomentata in modo chiaro; una deduzione vaga o confusa è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.