Sentenza n. 618/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza al giudicato della sentenza del Tribunale di NAPOLI n. 5434/2023, depositata e resa pubblica il 22.09.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 20037/2022, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 26.11.2023, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 30.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 5434/2023, relativa all'accredito di € 2.000,00 per la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 e condannato il Ministero all'accredito complessivo di € 2.000,00, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 26 novembre 2023 ed era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante ciò, l'Amministrazione era rimasta inerte. La ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione entro un termine perentorio, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza provare l'adempimento né formulare specifiche difese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile e ammissibile. La ricorrente aveva assolto l'onere probatorio previsto dall'art. 114, comma 2, c.p.a., depositando il titolo giudiziale con attestazione di conformità, la prova della notificazione in forma esecutiva e la certificazione del passaggio in giudicato. È stata ritenuta rispettata anche la condizione di proponibilità prevista dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, poiché il ricorso era stato proposto ben oltre il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Nel merito, il ricorso è stato accolto per la totale e ingiustificata inerzia ministeriale. A fronte della prova della fonte del diritto e dell'allegazione dell'inadempimento, spettava al Ministero dimostrare l'avvenuto adempimento, ma tale prova non è stata fornita. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà adottare anche gli atti contabili necessari, senza che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano impedire l'esecuzione. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, in aggiunta agli interessi eventualmente già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se intervenuto dopo l'insediamento del commissario. È stato fissato come limite massimo il 10% dell'importo dovuto, per evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata locupletazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali non spontaneamente eseguiti.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Impone al ricorrente in ottemperanza di fornire la prova del titolo giudiziale e degli elementi necessari a dimostrare l'esistenza e l'attualità dell'obbligo di esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione del giudicato in caso di persistente inerzia dell'amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora, determinata secondo criteri di non manifesta iniquità e funzionale a stimolare l'adempimento senza produrre una sproporzionata compensazione.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica l'utilizzo dell'astreinte quale strumento compulsivo e di garanzia dell'esecuzione delle decisioni giudiziali.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni statali devono completare le procedure di pagamento entro 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il termine dilatorio è applicabile anche al giudizio di ottemperanza relativo a obblighi pecuniari.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria risultante da un titolo giudiziale, il ricorrente deve provare la fonte del diritto, la notificazione del titolo e il suo passaggio in giudicato, mentre spetta all'amministrazione debitrice provare l'avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell'obbligazione.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni statali costituisce condizione di proponibilità anche del giudizio di ottemperanza; decorso tale termine, l'azione è ammissibile.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine e nominare, per l'ulteriore inerzia, un commissario ad acta, il quale deve adottare anche gli atti di bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento necessari.
- L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato che impone il pagamento di somme; l'organo competente deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile l'adempimento.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza successiva al termine assegnato per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo, anche quando nel frattempo sia stato nominato un commissario ad acta, poiché amministrazione e commissario conservano poteri concorrenti.
- Per assicurare la funzione compulsoria e la non manifesta iniquità dell'astreinte, il giudice deve individuare un limite massimo; è ammissibile fissarlo in una percentuale dell'importo dovuto, quale il 10%, per evitare che la penalità si trasformi in una sproporzionata locupletazione del creditore.
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