Cassazione Penale, Sentenza n. 5871/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per il reato di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.). Le doglianze principali sono: vizio di motivazione e violazione delle regole di valutazione della prova (in particolare sulle dichiarazioni di testimoni e la presunta partecipazione alla sostituzione della targa e del numero di telaio); mancata considerazione di prove favorevoli (es. certificato di residenza di Gangarossa, fattura di vendita per Farruggio); errore nella qualificazione giuridica del fatto (contestazione della ricostruzione come riciclaggio anziché, al più, ricettazione); inosservanza dell'onere della prova e inversione dello stesso; contestazione del trattamento sanzionatorio e mancata motivazione ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i ricorsi di Gangarossa e Farruggio ritenendoli fondati quanto all'omessa motivazione circa la loro partecipazione alla condotta di sostituzione di targa e telaio. Ha rilevato che la motivazione dei giudici di merito si è limitata a collegare la negoziazione/vendita dell'autovettura alla paternità dell'atto di occultamento tramite congetture non supportate da massime di esperienza o da elementi oggettivi, e che si è realizzata un'inversione dell'onere della prova. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuova valutazione istruttoria, estendendo gli effetti favorevoli dell'annullamento anche alla posizione di La Marca ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle violazioni delle regole di formazione della prova e alla corretta valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la sentenza censurata è stata ritenuta difettosa nella valutazione degli elementi probatori
art. 648 cod. pen.
Norma sulla ricettazione: citata nella discussione sulla possibile diversa qualificazione del fatto se mancasse prova della partecipazione alla sostituzione/occultamento
art. 648-bis cod. pen.
Norma sul riciclaggio: reato contestato agli imputati; la Corte ha richiesto prova specifica della partecipazione alla condotta di occultamento (sostituzione targa/telaio) per ritenere integrato questo reato
art. 133 cod. pen.
Richiamato con riferimento alla motivazione della determinazione della pena e all'obbligo di motivare lo scostamento dal minimo edittale tenendo conto della personalità del reo e del comportamento processuale
art. 187 cod. proc. pen.
Richiamato nella censura sull'onere della prova (riguardo alla presunta inversione dell'onere), in quanto disciplina la valutazione delle prove e la decisione giudiziale
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nella critica sulla presunta inversione dell'onere della prova e sulla necessità che sia l'accusa a dimostrare la responsabilità, non l'imputato a fornire prova contraria
art. 587 cod. proc. pen.
Norma processuale che consente di estendere gli effetti favorevoli di una decisione a più imputati; la Corte ha esteso gli effetti dell'annullamento anche a La Marca
Massime di principio
- Per il reato di riciclaggio (art. 648-bis) non è sufficiente provare la mera detenzione o la vendita del bene: occorre dimostrare la partecipazione specifica alla condotta di occultamento o alterazione (es. sostituzione della targa o del numero di telaio).
- La motivazione giudiziale che collega la partecipazione alla vendita con la paternità dell'atto di occultamento deve poggiare su elementi oggettivi o su massime di esperienza adeguatamente indicate; congetture o deduzioni meramente soggettive sono insufficiente e possono portare ad annullamento.
- L'onere della prova resta in capo all'accusa: i giudici non possono imporre all'imputato di dimostrare che terzi hanno compiuto la condotta contestata (inversione dell'onere della prova).
- Se la prova dimostra solo la detenzione o l'acquisto del bene proveniente da reato, la fattispecie potrebbe dover essere riqualificata (al più) come ricettazione anziché riciclaggio, salvo elementi probatori sulla riorganizzazione/occultamento del bene.
- In caso di svolte probatorie carenti o di motivazione insufficiente circa elementi essenziali del reato, la Corte di legittimità può annullare con rinvio per una nuova valutazione e istruttoria.
- In sede di determinazione della pena, ogni scostamento dal minimo prescrive motivazione adeguata che consideri la personalità dell'imputato e il suo comportamento processuale (art. 133 c.p.).
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