Sentenza n. 893/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di decadenza dalla carica di consigliere comunale per assenze ingiustificate, con gli atti presupposti, inclusi l'avvio del procedimento e l'istanza del primo dei non eletti
Esito
Favorevole al ricorrente (consigliere comunale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare di decadenza, deducendo: violazione delle disposizioni dello statuto comunale e dell'art. 43, comma 4, d.lgs. 267/2000, nonché travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per difetto di motivazione, manifesta illogicità, irragionevolezza ed erroneità dei presupposti; sviamento e violazione dei principi di buona amministrazione, tempestività e affidamento. La decadenza era stata avviata per la mancata partecipazione a quattro sedute consecutive del consiglio comunale. Il ricorrente aveva presentato tempestive giustificazioni corredate da certificazioni mediche, attestanti patologie denominate "colica renale" e "colica addominale" e un giorno di riposo coincidente con le sedute. Il consiglio comunale aveva tuttavia ritenuto i certificati generici e non idonei a dimostrare un impedimento assoluto. Nelle more, il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri, con nomina del commissario prefettizio; il ricorrente ha quindi dichiarato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., di mantenere interesse alla decisione ai fini risarcitori.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, la domanda di annullamento, poiché lo scioglimento del consiglio comunale ha fatto venir meno l'utilità concreta dell'annullamento. A seguito della dichiarazione di interesse risarcitorio resa nella memoria ex art. 73 c.p.a., il Collegio ha proceduto all'accertamento della legittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., senza esaminare eventuali questioni assorbenti relative alla futura domanda risarcitoria. Nel merito, ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa all'assenza del presupposto delle tre assenze consecutive previsto dallo statuto e dal regolamento comunali. Le due assenze contestate erano infatti comprovate da certificati medici recanti data, diagnosi e prescrizione di un giorno di riposo coincidente con le sedute. Tali certificati non erano generici né attestavano un modesto malessere, ma documentavano patologie non lievi e costituivano atti fidefacenti sino a querela di falso. Il Comune non avrebbe quindi potuto disattenderne le valutazioni, soprattutto senza svolgere proprie verifiche mediche. Le assenze dovevano pertanto essere considerate giustificate, con conseguente insussistenza del numero di assenze consecutive necessario per la decadenza. Il TAR ha accertato l'illegittimità della deliberazione, assorbendo le ulteriori censure. Le spese sono state compensate, con addebito al Comune del rimborso del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 9, comma 3, Statuto comunale
La disposizione statutaria, insieme al regolamento comunale, individua il presupposto delle assenze consecutive rilevante ai fini della decadenza dalla carica consiliare; nel caso concreto il presupposto non sussisteva perché alcune assenze erano giustificate.
art. 43, comma 4, d.lgs. 267/2000
È richiamato quale parametro legislativo della disciplina della decadenza dei consiglieri comunali per assenze, la cui applicazione deve rispettare le garanzie procedurali e una valutazione effettiva delle giustificazioni.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Quando la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, la dichiarazione dell'interesse del ricorrente ai fini risarcitori consente al giudice di accertare l'illegittimità dell'atto. È sufficiente dichiarare tale interesse nelle forme e nei termini dell'art. 73 c.p.a.; non occorre specificare i presupposti della futura domanda risarcitoria né averla già proposta.
art. 73 c.p.a.
La dichiarazione di interesse alla decisione ai fini risarcitori può essere resa mediante memoria depositata nei termini previsti dalla disposizione.
art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, d.lgs. 267/2000
Lo scioglimento del consiglio comunale per dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati determina il venir meno dell'interesse attuale all'annullamento della decadenza dalla carica consiliare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute contenuti nelle certificazioni mediche e all'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sopravvenuta perdita dell'utilità concreta dell'annullamento, derivante dallo scioglimento dell'organo consiliare, comporta l'improcedibilità della domanda demolitoria; se il ricorrente dichiara tempestivamente di avere interesse alla decisione ai fini risarcitori, il giudice deve limitarsi ad accertare la legittimità o illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., senza anticipare l'esame dei presupposti della futura domanda risarcitoria.
- La decadenza dalla carica di consigliere comunale per assenze deve essere interpretata restrittivamente e applicata con particolare rigore, poiché incide sull'esercizio di una carica pubblica elettiva; le garanzie procedimentali e il rischio di uso discriminatorio dell'istituto impongono una valutazione effettiva delle giustificazioni addotte.
- Le assenze dei consiglieri comunali non devono essere giustificate preventivamente per ciascuna seduta e possono essere giustificate anche successivamente, persino dopo la notificazione della proposta di decadenza; il consiglio comunale conserva un'ampia valutazione sulla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze, ma non può disattendere giustificazioni non obiettivamente gravi o estremamente generiche senza adeguata base istruttoria.
- Certificazioni mediche che indicano diagnosi, data e periodo di riposo coincidente con la seduta consiliare possono comprovare l'impossibilità di partecipazione e non possono essere qualificate come generiche in assenza di elementi concreti contrari; trattandosi di atti fidefacenti sino a querela di falso, l'amministrazione non può sindacarne le valutazioni mediche senza svolgere proprie verifiche mediche.
- Il presupposto numerico delle assenze consecutive necessario per la decadenza non è integrato quando una o più delle assenze computate risultino adeguatamente giustificate; in tal caso l'amministrazione deve escluderle dal calcolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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