Sentenza n. 1599/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune di Palermo nell’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che disponeva la distrazione in favore del procuratore antistatario di € 4.111,80, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 5173/2023 del Tribunale ordinario di Palermo, non impugnata e quindi passata in giudicato, notificata all’Amministrazione il 20 novembre 2023. Ha chiesto che il Comune fosse ordinato a dare esecuzione al giudicato, mediante la liquidazione della somma di € 4.111,80, oltre interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito. RAP si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché la sentenza civile non conteneva alcuna pronuncia di condanna nei suoi confronti.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza civile, attestato da certificazione di cancelleria, e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ordinato al Comune di Palermo di dare puntuale e completa esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento Autonomie Locali dell’Assessorato regionale competente, con facoltà di delega, da esercitarsi entro ulteriori sessanta giorni su istanza di parte. Il TAR ha precisato che l’incarico del commissario costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né limitabile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il compenso sarà liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Il Comune è stato condannato al pagamento di € 552,00 per spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA. Le spese tra il ricorrente e RAP sono state compensate, poiché la sua chiamata in giudizio era conforme all’art. 114, comma 1, c.p.a., che impone la notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio presupposto.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione le modalità e i termini di esecuzione, nonché di nominare un commissario ad acta.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale della decisione di ottemperanza; il ricorso è stato accolto dopo la verifica del passaggio in giudicato del titolo e degli ulteriori presupposti dell’esecuzione. Il comma 1 impone inoltre la notificazione del ricorso all’amministrazione e alle altre parti del giudizio presupposto.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine previsto dalla disposizione è stato ritenuto sussistente e concorre a integrare i presupposti per l’attivazione del giudizio di ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato e liquidato con decreto collegiale; la parcella deve essere presentata nei termini dell’art. 71 del medesimo decreto.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell’accertamento del presupposto del giudicato, la verifica della mancata impugnazione del titolo, attestata dalla certificazione della cancelleria, unitamente al decorso degli eventuali termini dilatori previsti dalla legge.
- Accertata l’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di un giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva allo spirare infruttuoso del termine.
- L’incarico di commissario ad acta conferito dal giudice amministrativo costituisce un munus pubblico obbligatorio: il soggetto designato non può rifiutarlo né può essere impedito o limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Nel giudizio di ottemperanza il ricorso deve essere notificato, oltre che all’amministrazione, a tutte le altre parti del giudizio presupposto; la chiamata in giudizio di tali soggetti è quindi processualmente necessaria anche quando il titolo non contiene una pronuncia di condanna nei loro confronti.
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