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Sentenza

Sentenza del 20/01/2020 n. 158 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Indagini finanziarie - presunzione legale - prova maggior reddito - non necessaria - prova liberatoria - prova analitica - singole operazioni - è necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Accertamento fiscale fondato su indagini finanziarie: l'Amministrazione ha ritenuto che movimenti su conti correnti e operazioni bancarie costituiscano elementi indiziari di redditi non dichiarati. Il contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo che le somme non rappresentavano redditi imponibili.

La decisione

La sentenza afferma che le indagini finanziarie si avvalgono di una presunzione legale per cui i movimenti bancari sono riferibili a operazioni imponibili; tale presunzione può essere superata solo mediante prova liberatoria di tipo analitico, cioè circostanziata e riferita a ciascuna singola operazione rilevata dall'Amministrazione. Nel caso concreto il contribuente non ha fornito una prova analitica sufficiente per ricondurre individualmente le operazioni a cause non imponibili, pertanto l'accertamento è stato confermato.

Norme richiamate

  • Normativa fiscale e giurisprudenza consolidata sull'accertamento bancario

    Le movimentazioni bancarie godono di una presunzione che le riconduce a operazioni imponibili; la giurisprudenza richiede che il contribuente offra una prova liberatoria analitica per superare tale presunzione.

  • Art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Applicazione del principio per cui chi afferma fatti che scostano dalla presunzione deve fornire la prova: il contribuente ha l'onere di dimostrare la non imponibilità delle somme mediante prove analitiche.

Massime di principio

  • Le indagini finanziarie producono una presunzione relativa che i movimenti bancari corrispondono a redditi imponibili.
  • L'onere di allegare e provare elementi che escludano l'imponibilità grava sul contribuente; non basta una difesa generica.
  • La prova liberatoria richiesta è di tipo analitico: deve essere circostanziata e riferita alle singole operazioni contestate dall'Amministrazione.
  • Documentazione generica o ricostruzioni forfettarie sono in genere insufficienti a superare la presunzione.
  • Prove idonee includono collegamenti documentali operazione per operazione (fatture, contratti, rendiconti, quietanze, note giustificative concordanti con movimenti bancari).
  • In situazioni analoghe è opportuno predisporre una tabella analitica che associ ogni movimento bancario a documentazione probatoria specifica e verificabile.

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