Cassazione Civile, Ordinanza n. 04023/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
I proprietari di alcuni fondi ricompresi nel perimetro di contribuenza hanno impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dei loro ricorsi contro avvisi di pagamento per contributi consortili di bonifica relativi all’anno 2013. Nel ricorso per cassazione hanno dedotto, in sintesi: la violazione della normativa regionale umbra nella parte in cui avrebbe eliminato il requisito del beneficio "diretto e specifico" idoneo a giustificare il tributo, con conseguenti profili di illegittimità costituzionale; la violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato rilievo di un precedente giudicato favorevole ad alcuni ricorrenti; la violazione delle norme sui consorzi di bonifica, dell’art. 860 c.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché di parametri costituzionali, sostenendo che il tributo non sarebbe dovuto in assenza di opere di bonifica o comunque di un vantaggio diretto e concreto per i fondi, e che la CTR avrebbe invertito l’onere della prova attribuendo rilievo decisivo al solo piano di classifica e all’inclusione del fondo nel perimetro consortile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura di illegittimità della normativa regionale, osservando che, secondo il diritto vivente, i contributi consortili di bonifica sono dovuti quando il fondo ricade nel perimetro consortile e trae vantaggio dalle opere, anche se il beneficio è di natura generale o intrinseca nel caso di opere di difesa idraulica, purché resti specifico per i fondi interessati. Ha inoltre escluso l’efficacia del dedotto giudicato esterno, sia per difetto di specificità del motivo, sia perché il beneficio fondiario è elemento variabile da periodo a periodo e quindi non suscettibile di automatica ultrattività in materia tributaria. Quanto alla pretesa assenza di opere di bonifica e alla dedotta inversione dell’onere della prova, la Corte ha ribadito che il perimetro e il piano di classifica valgono come atti presupposti e che, in mancanza di specifica impugnazione dell’atto presupposto e/o di prova contraria, il contribuente deve dimostrare l’insussistenza del beneficio. Ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alle spese di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L.R. Umbria n. 30/2004
artt. 19, comma 4, e 20, comma 1
La Corte ha ritenuto che la disciplina regionale, anche se formulata senza la locuzione "diretto e specifico", non incida sul presupposto impositivo delineato dal diritto vivente, che continua a richiedere un beneficio fondiario specifico per gli immobili ricompresi nel perimetro consortile.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di incostituzionalità, ma la Corte ha escluso la rilevanza della questione nel caso concreto.
art. 23 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di incostituzionalità, ma la Corte ha escluso la rilevanza della questione nel caso concreto.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di incostituzionalità, ma la Corte ha escluso la rilevanza della questione nel caso concreto.
art. 44 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di incostituzionalità, ma la Corte ha escluso la rilevanza della questione nel caso concreto.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di incostituzionalità, ma la Corte ha escluso la rilevanza della questione nel caso concreto.
art. 117 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro di incostituzionalità, ma la Corte ha escluso la rilevanza della questione nel caso concreto.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno in materia tributaria opera solo per elementi della fattispecie aventi carattere tendenzialmente permanente; non si estende a fatti variabili da periodo a periodo, come il beneficio fondiario.
art. 2697 c.c.
La ripartizione dell’onere probatorio segue la regola generale: se il piano di classifica è specificamente contestato, il Consorzio deve provare il beneficio; se non lo è, grava sul contribuente la prova contraria.
art. 860 c.c.
Il contributo consortile presuppone la proprietà di un immobile incluso nel perimetro consortile e idoneo a trarre vantaggio dalle opere di bonifica.
art. 21 r.d. n. 215 del 1933
I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali dovuti da chi è proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio, sulla base dei benefici concreti o potenziali apportati dalle opere.
artt. 7, 10 e 11 e seguenti r.d. n. 215 del 1933
Richiamati come base normativa del sistema dei consorzi di bonifica e del tributo consortile, nel senso che l’obbligo contributivo è legato alle funzioni di bonifica e difesa idraulica.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 7
Il giudice tributario può avvalersi dei poteri istruttori ufficiosi quando ritenga necessaria una particolare indagine sulle modalità di liquidazione del contributo.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il motivo sul giudicato è inammissibile se non indica specificamente il contenuto della precedente sentenza invocata e la sua rilevanza nel giudizio di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, relativo alla violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio con memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- I contributi consortili di bonifica sono dovuti dal proprietario del fondo ricompreso nel perimetro di contribuenza quando le opere del consorzio apportano al bene un beneficio, anche solo potenziale, purché esso sia riferibile in modo specifico ai fondi interessati.
- Nelle opere di difesa idraulica il beneficio può essere intrinseco e di carattere generale senza perdere la connotazione di specificità rispetto ai terreni compresi nella zona di intervento.
- Il piano di classifica approvato dall’autorità competente determina una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica; se non è impugnato specificamente, l’onere di dimostrare l’assenza del beneficio grava sul contribuente, mentre se è contestato specificamente il Consorzio deve provare il beneficio secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c.
- In materia tributaria il giudicato esterno si estende solo agli elementi della fattispecie che presentano carattere tendenzialmente permanente, non a circostanze variabili da annualità ad annualità, come l’effettiva sussistenza del beneficio fondiario.
- La sola inclusione del fondo nel perimetro consortile, in presenza di un piano di classifica e di un sistema normativo che collega il tributo alle funzioni di bonifica e difesa idraulica, è idonea a fondare la pretesa contributiva salvo prova contraria del contribuente o vizi specifici dell’atto presupposto.
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