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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8186/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 25/05/2021 del Tribunale di sorveglianza di Napoli che aveva rigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà e aveva concesso la detenzione domiciliare per la pena di 7 mesi inflitta con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 04/12/2009. Il difensore ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p. e correlati (artt. 127, 678, 178 lett. c) c.p.p.), lamentando la mancata notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale: il decreto notificato via PEC si riferiva ad altro soggetto, per cui la difesa non avrebbe ricevuto l'avviso, con conseguente nullità assoluta del procedimento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per un nuovo giudizio, sulla base del principio consolidato secondo cui l'omessa notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di sorveglianza costituisce nullità assoluta (art. 178 lett. c) e art. 179, primo comma, c.p.p.), con invalidità dell'intero procedimento esecutivo e dei provvedimenti adottati in esito. Decisione resa il 20/01/2022; il Procuratore Generale aveva richiesto l'annullamento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. c)

    Individua il vizio dedotto in cassazione (violazione di legge) e costituisce il motivo di impugnazione rispetto alla violazione delle norme procedurali sulla notifica dell'udienza camerale

  • art. 127 c.p.p.

    Regola la notificazione degli atti; la Corte ha dato rilievo alla mancata corretta notificazione al difensore di fiducia

  • art. 678 c.p.p.

    Norma del procedimento di sorveglianza richiamata nella questione, pertinente al rito e alle sue garanzie procedurali

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Classifica come nullità di ordine generale e di carattere assoluto l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia nei procedimenti di sorveglianza

  • art. 179, primo comma, c.p.p.

    Conferma l'effetto estensivo della nullità assoluta sull'intero procedimento e sui provvedimenti emessi in esito

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. Sez. 1, n. 43095/2011)

    Cass. Sez. 1, n. 43095 del 11/11/2011, Rv. 250997 - 01

    Precedente consolidato che afferma la nullità assoluta per la stessa fattispecie di mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale

Massime di principio

  • La mancata notifica al difensore di fiducia dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale nei procedimenti di sorveglianza configura una nullità assoluta che annulla l'intero procedimento esecutivo e i provvedimenti adottati in esito.
  • La nullità ha carattere generale e non è sanabile: il rimedio è l'annullamento con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio.
  • È essenziale che la notifica dell'udienza camerale sia effettivamente ricevuta dal difensore di fiducia; notifiche inviate a indirizzi errati o riferite ad altro soggetto possono determinare la nullità del procedimento.
  • In casi analoghi il difensore deve tempestivamente rilevare e documentare la mancata o difettosa notifica (es. prova della PEC ricevuta relativa ad altro soggetto) e proporre impugnazione per ottenere l'annullamento e il rinvio.
  • Nei giudizi di sorveglianza e di esecuzione penale le garanzie procedurali formali (notifiche, avvisi) sono particolarmente rilevanti perché incidono direttamente sui diritti della difesa e sulla validità dei provvedimenti esecutivi.

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