Sentenza n. 1184/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, il -OMISSIS- all’esito del procedimento n. RG. -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario, notificata all'Amministrazione e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta Docente per due annualità, per il valore di 500 euro annui. Ha dedotto il perdurante inadempimento del Ministero e chiesto che fosse dichiarato l'obbligo di conformarsi al giudicato, con pagamento delle somme dovute, fissazione di un termine, nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di una penalità di mora. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all'Amministrazione e ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Il Ministero si è costituito con una memoria di mera forma senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha accertato la mancata esecuzione del giudicato, rilevando che l'Amministrazione non aveva provato il pagamento delle somme riconosciute dal titolo esecutivo. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione integrale alla sentenza del Tribunale di Salerno entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato Commissario ad acta il dirigente della Direzione Generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per provvedere al pagamento, a spese dell'Amministrazione. Ha disposto la trasmissione al TAR di una relazione sugli adempimenti e si è riservato di liquidare con separato provvedimento il compenso del Commissario. Ha invece respinto la richiesta di astreinte, ritenendo che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico costituissero, alla luce dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. e del principio affermato dall'Adunanza Plenaria n. 15/2014, ragioni ostative alla sua applicazione nei confronti dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 45, comma 1, c.p.a.
Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto tempestivamente depositato entro il termine previsto dalla disposizione, in combinato disposto con l'art. 87, comma 3, c.p.a.
art. 87, comma 3, c.p.a.
La disposizione concorre a determinare il termine di deposito del ricorso, ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto di ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è automaticamente dovuta: il giudice dell'ottemperanza deve considerare, oltre alla manifesta iniquità, anche le altre ragioni ostative collegate alle difficoltà di adempimento del debitore pubblico e agli interessi pubblici coinvolti.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo esecutivo di condanna al pagamento di somme nei confronti di un'Amministrazione statale, l'azione è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato notificato e non eseguito, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al decisum, fissando un termine per l'adempimento e potendo nominare sin d'ora un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull'Amministrazione che eccepisce o rappresenta l'avvenuto adempimento l'onere di dimostrare il pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato; la mera costituzione formale non è sufficiente.
- L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione può essere negata quando ricorrano ragioni ostative riconducibili alle difficoltà dell'adempimento pubblico, e il giudice può attribuire rilievo concreto alla crisi della finanza pubblica e all'ammontare del debito pubblico.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1401/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1402/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1403/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1404/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1405/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 24 giu 2026Sentenza n. 1406/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →