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Ordinanza

Ordinanza n. 84/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della deliberazione del Consiglio comunale di -OMISSIS- n. -OMISSIS-.2026, pubblicata il -OMISSIS-2026, avente a oggetto “approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.lgs. n. 267/2000”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi eventuali verbali integrali della seduta del Consiglio comunale del -OMISSIS- 2026 e dei relativi allegati; - ove ritenuto lesivo e limitatamente a tali parti, del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica, nella misura in cui la percezione della presenza dei consiglieri dovesse essere interpretata come rimessa solo in capo al segretario e non in favore di tutti i consiglieri e cittadini;

Giustizia amministrativa202600194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. È stato inoltre contestato, limitatamente alle parti ritenute lesive, il regolamento comunale sullo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica, nella misura in cui la percepibilità della presenza dei consiglieri collegati da remoto fosse interpretata come rimessa esclusivamente al segretario e non anche agli altri consiglieri e ai cittadini. In particolare, è stata dedotta l'inadeguatezza dei mezzi telematici predisposti dal Comune per garantire la partecipazione e la percepibilità dei consiglieri collegati da remoto. Il consigliere ricorrente non aveva tuttavia partecipato alla discussione della seduta, essendosi allontanato dall'aula prima della deliberazione; il cittadino elettore non aveva dedotto di essere stato presente tra il pubblico. Il giudice ha quindi ritenuto le doglianze, per tali profili, astratte e aprioristiche.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Al sommario esame proprio della fase cautelare, ha rilevato che i consiglieri collegati da remoto sembravano avere effettivamente partecipato all'approvazione della deliberazione, pur osservando che le modalità telematiche predisposte dall'amministrazione apparivano prima facie appena sufficienti rispetto alle condizioni stabilite dal regolamento comunale. Dalla deliberazione non risultavano, inoltre, dichiarazioni o interventi dei consiglieri da remoto tali da porre concretamente un problema di percepibilità. La censura del consigliere che non aveva partecipato alla specifica seduta è stata considerata astratta, così come quella del cittadino elettore, che non aveva dichiarato di essere stato presente alla seduta. In ogni caso, il danno prospettato non integrava un adeguato periculum in mora, anche in considerazione dell'esigenza contrapposta di continuità dell'attività amministrativa comunale e della particolare natura della deliberazione impugnata. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 227 d.lgs. 267/2000

    approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025

    La deliberazione impugnata riguarda l'approvazione del rendiconto della gestione comunale; la norma è richiamata quale base normativa dell'atto, senza ulteriore interpretazione esplicita nell'ordinanza.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla concretezza delle doglianze e alla sussistenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La contestazione dell'inadeguatezza dei mezzi telematici utilizzati per lo svolgimento di una seduta consiliare deve riferirsi a una lesione concreta e verificabile delle facoltà di partecipazione o di percezione; non è sufficiente una doglianza astratta proposta da chi non abbia partecipato alla specifica seduta o non dimostri di essere stato presente tra il pubblico.
  • In sede cautelare, l'assenza di dichiarazioni o interventi dei consiglieri collegati da remoto può escludere, allo stato degli atti, la concreta configurabilità di un problema di percepibilità della loro partecipazione, anche quando le modalità telematiche appaiano soltanto appena sufficienti rispetto al regolamento comunale.
  • La sospensione cautelare di una deliberazione comunale non può essere disposta in mancanza di un adeguato periculum in mora; tale requisito va valutato anche mediante comparazione con l'esigenza di continuità dell'attività amministrativa dell'ente, soprattutto in relazione ad atti connessi a funzioni istituzionali necessarie.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliControlli e finanza localeTutela cautelare
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietà

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