Cassazione Civile, Ordinanza n. 17565/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Tre ex soci di una società a responsabilità limitata cessata impugnavano un avviso di accertamento integrativo notificato loro dall'Agenzia delle entrate, emesso ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 dopo un precedente accertamento già definito con adesione ex art. 15 d.lgs. n. 218/1997. L'Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile della società per l'anno d'imposta 2009, contestando maggiori imposte Ires e Irap, assumendo la sopravvenuta emersione di nuovi elementi: in particolare, trasferimenti di denaro dalla società ai soci e fondati dubbi sulla provvista di operazioni non compatibili con i redditi dichiarati. I contribuenti deducevano: carenza di potere e di delega del firmatario dell'atto; assenza di nuovi elementi idonei a giustificare l'accertamento integrativo; illegittimità del metodo induttivo; infondatezza della pretesa. In cassazione censuravano inoltre la sentenza d'appello per omessa pronuncia sulle eccezioni relative agli artt. 1306 e 2495 c.c. e all'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, nonché per violazione delle norme che regolano l'integrazione dell'accertamento, il diritto di difesa e l'accordo definitorio già intervenuto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza di omessa pronuncia perché le questioni sollevate in appello erano nuove e quindi inammissibili nel processo tributario, sicché la loro mancata trattazione non integra vizio della sentenza. Ha poi confermato che l'accertamento integrativo era legittimo, poiché fondato su elementi sopravvenuti e non su una mera rivalutazione del materiale probatorio già disponibile; in particolare, i successivi trasferimenti di denaro e gli ulteriori riscontri finanziari costituivano un effettivo elemento nuovo. La Corte ha anche respinto la censura relativa alla posizione di uno dei soci, osservando che la responsabilità derivava dal complessivo depauperamento del patrimonio sociale e dalla distribuzione degli utili occulti, non essendo decisivo che le somme non fossero transitate su un suo conto personale. Infine, ha dichiarato inammissibili, e comunque infondate, le doglianze che attaccavano direttamente la condotta dell'Amministrazione e l'accordo definitorio, rilevando che il ricorso per cassazione deve investire la sentenza e non il rapporto sottostante. Condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
comma 3; nel testo vigente ratione temporis
consente l'accertamento integrativo solo in presenza di nuovi elementi sopravvenuti; non è ammessa la mera diversa o più approfondita valutazione di dati già acquisiti e nella disponibilità dell'ufficio procedente.
art. 2495 c.c.
richiamato dai ricorrenti quale base della pretesa verso i soci successori della società estinta; la Corte non ne ha affermato l'applicazione nel merito perché ha ritenuto inammissibili le nuove doglianze sul punto in appello.
art. 36 d.P.R. n. 602/1973
richiamato come fondamento della notifica ai soci; la Corte ha ritenuto tardive e quindi inammissibili le contestazioni specifiche sollevate solo in appello.
art. 112 c.p.c.
la dedotta omessa pronuncia non sussiste quando il giudice omette di esaminare questioni nuove e inammissibili, perché non vi è obbligo di decidere nel merito su domande o eccezioni non ritualmente introdotte.
art. 276 c.p.c.
invocato per sostenere che il giudice dovrebbe decidere prima le questioni pregiudiziali; la Corte ha escluso la violazione, poiché le questioni non trattate erano comunque inammissibili e non rilevanti nel thema decidendum.
artt. 24 e 57 d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario di appello non sono ammesse nuove domande o nuovi motivi che allarghino la materia del contendere rispetto al ricorso introduttivo.
art. 15 d.lgs. n. 218/1997
la definizione con adesione del primo accertamento non preclude l'esercizio del potere di integrare l'accertamento ai sensi dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, se sopravvengono nuovi elementi.
art. 8 L. n. 212/2000
richiamato dai ricorrenti in relazione all'accollo del debito; la Corte non vi ha ravvisato un ostacolo all'ulteriore accertamento, ritenendo le censure inammissibili o infondate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello non possono essere introdotti nuovi motivi di impugnazione o nuove eccezioni che non trovino fondamento nel ricorso introduttivo; se la censura è nuova, la sua mancata trattazione da parte del giudice di merito non integra omessa pronuncia rilevante in cassazione.
- L'accertamento integrativo ex art. 43 d.P.R. n. 600/1973 è legittimo solo se fondato su elementi sopravvenuti e non già sulla mera diversa valutazione di dati o prove già acquisiti dall'ufficio che ha emesso il primo atto.
- Ai fini della novità richiesta per l'integrazione dell'accertamento, rilevano anche elementi conoscibili da un diverso ufficio finanziario ma non ancora nella disponibilità dell'ufficio procedente al momento del primo avviso.
- In società a ristretta base partecipativa, il depauperamento del patrimonio sociale e l'emersione di utili extracontabili possono giustificare la pretesa verso i soci, senza che sia decisivo il fatto che le somme non siano transitate su un conto personale del singolo socio.
- Il ricorso per cassazione deve investire la sentenza impugnata e non il rapporto sostanziale o la condotta amministrativa in sé; censure dirette soltanto contro l'atto fiscale o il comportamento dell'ufficio sono inammissibili se non si confrontano con la decisione di merito.
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