Sentenza del 09/09/2016 n. 17832 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che, a seguito della revocazione della sentenza impugnata e della decisione rescissoria favorevole al contribuente, non sussistesse più un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
F.V. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e ritenuto legittimo l'avviso di accertamento IRPEF relativo al 2003. Il maggior reddito era stato imputato al contribuente per la partecipazione nella Edil F. s.r.l., società a ristretta base sociale, in conseguenza dell'accertamento effettuato nei confronti della società. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, poiché la sentenza impugnata era stata oggetto di revocazione e, in sede rescissoria, la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio in relazione al reddito personale del contribuente.
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata viene revocata o sostituita da un'altra pronuncia che elimina gli effetti pregiudizievoli per il ricorrente, il ricorso per cassazione può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L'interesse a impugnare deve essere attuale e concreto al momento della decisione: se il risultato richiesto è già stato ottenuto attraverso un diverso procedimento, il giudizio può non avere più utilità pratica.
- La cessazione dell'interesse non comporta necessariamente una decisione favorevole nel merito delle censure proposte, ma determina la chiusura processuale del giudizio mediante dichiarazione di inammissibilità.
- La revocazione della sentenza impugnata e la successiva decisione rescissoria devono essere valutate per verificare se residuino ancora effetti lesivi o questioni utili da sottoporre alla Corte di cassazione.
- In assenza di una soccombenza chiaramente imputabile a una sola parte, la Corte può compensare integralmente le spese del giudizio.
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