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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1978/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di merito che ha confermato, in massima parte, la condanna per associazione di tipo mafioso (capo 1) e reati connessi. Le censure principali sono: vizio di motivazione e carenza probatoria circa la qualificazione di "associazione di stampo mafioso" (art. 416 bis c.p.), contestazione dell'uso e attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Omoregie, Iyare), dubbio sull'autenticità e sulla rilevanza del documento denominato "Green Bible", insufficienza delle intercettazioni e delle attività sotto copertura come riscontri; contestazione dell'attribuzione ai singoli ricorrenti di ruoli di promotori/organizzatori/dirigenti (art. 416 bis, comma 2); censure sul trattamento sanzionatorio (aumenti per continuazione) e sulla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata; ricorsi specifici circa la qualificazione di taluni reati come fatti lievi ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90; alcuni ricorrenti lamentano genericità delle motivazioni e travisamento della prova.

La decisione

La Corte di legittimità dichiara inammissibili o manifestamente infondati i ricorsi proposti. In particolare: molti motivi sono stati ritenuti generici o non consentiti ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. e quindi inammissibili; le censure sull'attendibilità dei collaboratori e sull'autenticità della "Green Bible" sono state ritenute già adeguatamente esaminate e superate dalla Corte territoriale, la quale ha valorizzato il complesso probatorio (intercettazioni, sentenza irrevocabile in altro procedimento, attività sotto copertura, dichiarazioni, documentazione) come idoneo a dimostrare la capacità intimidatoria esterna del sodalizio; la qualificazione dell'associazione come di stampo mafioso e le attribuzioni di ruoli (promotori/organizzatori/dirigenti) sono state confermate; le censure sul trattamento sanzionatorio (continuazione) e sulla misura di sicurezza sono state respinte per difetto di specificità o perché la motivazione di merito è stata ritenuta corretta (anche alla luce della presunzione semplice connessa alla condanna per 416 bis). Conseguentemente tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; alcuni ricorsi sono espressamente dichiarati inammissibili per motivi non consentiti o generici e i ricorrenti sono condannati anche ai sensi dell'art. 616 c.p.p. per le colpe emergenti dai ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata in senso inclusivo anche rispetto a fenomeni di matrice straniera: la qualificazione di "associazione di stampo mafioso" richiede la prova della capacità di intimidazione derivante dal vincolo associativo, ma tale capacità può essere anche potenziale/diacronica (capitale criminale pregresso) e rivolta a gruppi ristretti (es. comunità di origine). Non sono requisiti necessari specifiche strutture direttive formali o la prova della reiterata esecuzione di reati "fine" nel periodo contestato.

  • art. 416 cod. pen.

    Richiamato per distinguere l'ipotesi generale di associazione per delinquere dall'aggravante di 416-bis; la Corte ricorda che la qualificazione mafiosa presuppone la prova della capacità intimidatoria esterna.

  • art. 73 d.P.R. 309/90

    La disposizione sul "fatto lieve" nelle condotte di stupefacenti è stata valutata: la Corte ritiene che la qualificazione di traffico organizzato (cessioni non al minuto, rifornimenti significativi e struttura organizzata) osti al riconoscimento dell'ipotesi di fatto lieve, salvo specifiche e circostanziate allegazioni difensive.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte ha dichiarato inammissibili motivi che sollevavano questioni di diritto o argomentazioni non riproposte in appello ovvero motivi generici: Cassazione sindaca la correttezza formale dei motivi ammissibili e non può esaminare questioni nuove non dedotte in appello.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e per valutare profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità dei ricorsi.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferita in relazione alle doglianze sull'attendibilità dei collaboratori; la Corte ha ritenuto che le valutazioni di merito sulla credibilità siano state compiute correttamente e che le critiche difensive fossero già esaminate in appello.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Richiamato con riferimento alla contestazione sulla continuazione: la Corte rileva che la modifica del trattamento sanzionatorio per continuazione richiede specificità e prove e che, se non dedotta con sufficiente chiarezza in appello, non è esaminabile in cassazione.

  • art. 56 e art. 629 cod. pen.

    Citati in relazione alla qualificazione delle condotte estorsive o minacciose: la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e il contesto probatorio dimostrassero l'operatività del comportamento minaccioso e il suo effetto costrittivo, nonostante contestazioni difensive.

Massime di principio

  • Per inquadrare una associazione come di "stamp o mafioso" (art. 416-bis) è decisiva la prova della capacità di intimidazione derivante dal vincolo associativo; tale capacità può essere anche potenziale o fondata su fatti pregressi, e può manifestarsi nei confronti di comunità ristrette (es. medesima origine etnica).
  • La valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia è questione di merito: le censure generiche sulla credibilità sono spesso insufficienti in cassazione se la corte territoriale ha motivato puntualmente le ragioni della valutazione.
  • Documenti interni all'organizzazione (es. la cosiddetta "Green Bible"), intercettazioni, attività sotto copertura e sentenze definitive in procedimenti collegati costituiscono elementi che, valutati congiuntamente, possono integrare una prova solida dell'organizzazione e della sua capacità intimidatoria.
  • Per contestare l'attribuzione di ruoli (promotore/organizzatore/dirigente) occorre offrire argomenti specifici e confrontarsi con i singoli episodi e intercettazioni indicati in motivazione; argomentazioni generiche o la mera assenza a riunioni non sono di per sé decisive.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e coerenti con i motivi d'appello: questioni nuove o non sollevate in appello sono generalmente inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • La misura di sicurezza collegata alla condanna per 416-bis può fondarsi su una presunzione semplice di pericolosità desumibile dalle caratteristiche del sodalizio; tuttavia il magistrato di sorveglianza può valutare l'assenza di pericolosità nel tempo sulla base del comportamento del condannato.
  • Le contestazioni relative alla qualificazione di reati da considerare come "fatto lieve" ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/90 richiedono una prova puntuale e circostanziata della marginalità quantitativa e qualitativa dell'attività di spaccio; la mera evocazione di piccole cifre nelle intercettazioni non è automaticamente decisiva.
  • In sede di impugnazione è rischioso affidarsi a ricostruzioni alternative generiche: la Cassazione sindaca principalmente violazioni di legge e vizi motivazionali gravi, mentre alternative valutazioni di fatto valide solo se dimostrano manifesta illogicità o travisamento probatorio.

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