Cassazione Civile, Ordinanza n. 32616/2021 del 09/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dall'Ufficio sulla base degli studi di settore e contestato dal contribuente per asserita mancanza di elementi probatori a sostegno della pretesa fiscale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente annullando l'atto; in appello la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva invece accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate e riconosciuto la fondatezza dell'accertamento. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza di rinuncia al giudizio, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225, e producendo documentazione attestante il pagamento delle rate secondo le comunicazioni di Equitalia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, della prova dell'avvenuta adesione alla definizione agevolata e della notificazione della rinuncia alla controparte. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per definizione delle pendenze tributarie. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la rinuncia è intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 6, d.l. 23 ottobre 2016, n. 193
costituisce la base normativa della definizione agevolata delle pendenze tributarie a cui il ricorrente ha aderito, rendendo possibile la rinuncia al giudizio
L. 1 dicembre 2016, n. 225
norma di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata come fondamento della definizione agevolata
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
in caso di estinzione del giudizio tributario per definizione delle pendenze, le spese restano a carico di chi le ha anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la rinuncia al ricorso è sopravvenuta rispetto alla sua proposizione
Cass. 7 giugno 2018, n. 14782
richiamata per escludere il contributo unificato raddoppiato in caso di rinuncia sopravvenuta
Cass. 12 novembre 2015, n. 23175
richiamata per il medesimo principio sull'insussistenza del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando intervenga dopo l'adesione a una definizione agevolata delle pendenze tributarie e sia validamente portata a conoscenza della controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
- Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico di chi le ha anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando la rinuncia al ricorso è sopravvenuta alla proposizione dell'impugnazione, poiché manca il presupposto per l'applicazione della sanzione processuale.
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