Sentenza n. 1368/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 2906/2024 pubbl. il 07/11/2024 - RG n. 3044/2024, entro un termine perentorio fissato dal Collegio, attribuendo alla ricorrente CITARDA EMANUELA - C.F.: CTRMNL94E58G273C, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, le somme spettanti a titolo di "Carta del Docente", pari a € 500,00 per ciascun anno, da utilizzare secondo le modalità stabilite dalla legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza che aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto alle somme della Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2906/2024, chiedendo che il Ministero fosse condannato a corrispondere le somme riconosciute a titolo di Carta del Docente, pari a 500 euro per ciascun anno scolastico indicato. Il ricorso è stato notificato unitamente alla sentenza in copia conforme, mediante PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l’omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali dell’ottemperanza. Ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero alla sentenza azionata e gli ha ordinato di eseguirla, pagando alla ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha riconosciuto gli interessi legali sulle somme dovute dalla notificazione della sentenza azionata, avvenuta il 18 novembre 2024, sino all’effettivo saldo. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, precisando che il commissario interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovrà completare l’esecuzione nei successivi centoventi giorni, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha infine disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza e di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è stato ritenuto presupposto processuale per la proposizione del ricorso di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e della distrazione in favore dei difensori antistatari nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che le impone il pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’adempimento entro un termine perentorio.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando sia stata notificata all’amministrazione la sentenza in copia conforme e sia inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Le somme dovute in esecuzione del giudicato producono interessi legali dalla notificazione della sentenza azionata fino all’effettivo pagamento, se così stabilito dal giudice dell’ottemperanza.
- In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento a un’istanza del creditore e fissando un ulteriore termine per l’esecuzione.
- L’amministrazione inadempiente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve essere condannata alle spese del giudizio, anche quando la controversia presenti attività processuali minime e stereotipate.
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