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Sentenza

Sentenza n. 65/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza reg. n. 2 - reg. gen. n. 63 del 29 maggio 2024, trasmessa con nota prot. 28085 in pari data, con la quale il Comune di Cantù – Area Gestione del Territorio SUE/Urbanistica ha disposto la «sospensione dei lavori di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni - Stazione Radio Base - in Cantù, Via Antonio Stoppani snc nell''area catastalmente identificata al mappale 3392 FG 9/21 del Catasto Terreni, iniziati in assenza di titolo di cui all''art. 44 del D.LGS 259/2003»; delle note del Comune di Cantù prot. 49704 del 17 ottobre 2023, prot. n. 23766 del 7 maggio 2024, prot. n. 27840 del 28 maggio 2024; per quanto occorrer possa, del “REGOLAMENTO PER L''INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA TELEFONIA CELLULARE E STAZIONI RADIO BASE” approvato con D.C.C. 22 del 27 aprile 2021, con particolare riferimento all''art. 3, comma 6, e all''art. 4, comma 4; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali. per l’accertamento e la declaratoria del silenzio assenso formatosi, ai sensi dell''art. 44 d.gs. n. 259 del 2003, sull''istanza di autorizzazione presentata da Cellnex Italia s.p.a., congiuntamente a Wind Tre s.p.a., al SUAP del Comune di Cantù per la realizzazione di una Stazione Radio Base su porzione di terreno di proprietà privata sito nel medesimo Comune, Via Antonio Stoppani snc, foglio 921, mappale 3392 (Codice pratica 13264231005-31072023-1730 - Protocollo SUAP - REP_PROV_CO/CO-SUPRO/0147739 del 29/08/2023).

Giustizia amministrativa202401502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sospensione dei lavori per la realizzazione di una stazione radio base, unitamente agli atti connessi, e diniego implicito del perfezionamento del silenzio-assenso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ricorrente aveva presentato al SUAP comunale, congiuntamente all'operatore di telefonia, un'istanza ex art. 44 d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base. L'istanza era corredata dal progetto, dalla relazione tecnica, dall'analisi dell'impatto elettromagnetico, dalla richiesta di nulla osta ENAC e dall'asseverazione sull'assenza di vincoli, salvo quello aeroportuale. ARPA aveva espresso parere favorevole e ENAC aveva rilasciato il nulla osta. Decorso il termine previsto per la formazione del silenzio-assenso, la ricorrente aveva comunicato l'inizio dei lavori. Il Comune aveva invece sostenuto che il termine non fosse decorso, richiamando una richiesta di integrazione documentale relativa alla possibilità di co-ubicazione con un impianto vicino e alle misure di mitigazione previste dal regolamento comunale. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 44, comma 6, d.lgs. 259/2003, nonché illegittimità delle disposizioni regolamentari comunali, poiché le relazioni richieste non erano previste dalla disciplina statale né effettivamente imposte dal regolamento; eccesso di potere, sviamento e insussistenza dei presupposti; 2) violazione dell'art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003, sostenendo che il silenzio-assenso si fosse formato decorso il termine di legge; 3) ulteriore violazione dell'art. 44 d.lgs. 259/2003, contestando il mancato riconoscimento del titolo tacito. In subordine, la ricorrente ha sostenuto che anche un titolo tacito eventualmente viziato quanto ai presupposti sostanziali sarebbe comunque venuto ad esistenza, potendo essere contestato dall'amministrazione mediante autotutela e non mediante il disconoscimento della sua formazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato gli atti impugnati, dichiarando perfezionato il silenzio-assenso sull'istanza presentata il 29 agosto 2023, con formazione del titolo il 28 ottobre 2023. Il Collegio ha precisato che il termine applicabile era quello perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 44, commi 6-bis e 10, d.lgs. 259/2003, e non quello di novanta giorni richiamato dal Comune. La richiesta comunale di integrazione era stata formulata il 17 ottobre 2023, ossia quarantanove giorni dopo la presentazione dell'istanza, oltre il termine di quindici giorni entro il quale l'amministrazione può, per una sola volta, chiedere dichiarazioni o integrazioni; essa era quindi inidonea a interrompere o sospendere il termine per la formazione del silenzio-assenso. Il TAR ha inoltre affermato che l'istanza idonea a far decorrere il termine è quella corredata dalla documentazione essenziale richiesta dalla disciplina statale e necessaria all'istruttoria. Le ulteriori relazioni pretese dal Comune, non previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche, non potevano impedire la formazione del titolo tacito; eventuali carenze sostanziali o vizi del titolo avrebbero potuto essere fatti valere mediante un provvedimento espresso tempestivo o, ricorrendone i presupposti, mediante autotutela, ma non negando l'avvenuta formazione del silenzio-assenso. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 6, d.lgs. 259/2003

    Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

    La richiesta di integrazione deve essere formulata una sola volta ed entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza; una richiesta tardiva non è idonea a interrompere o sospendere il termine per la formazione del silenzio-assenso.

  • art. 44, comma 6-bis, d.lgs. 259/2003

    L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo.

    Il silenzio-assenso si forma decorso il termine perentorio previsto dall'art. 44, comma 10, in assenza di diniego, parere negativo dell'organismo competente o dissenso qualificato delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica o culturale.

  • art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003

    Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo [...], e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.

    Il termine per la formazione del silenzio-assenso è di sessanta giorni; il termine decorre dalla presentazione del progetto e della domanda e non può essere rimodulato dall'amministrazione mediante richieste istruttorie tardive.

  • art. 18, comma 5, lett. a), d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. con modif. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41

    Ha ridotto da novanta a sessanta giorni il termine per la formazione del silenzio-assenso previsto dall'art. 44 d.lgs. 259/2003.

  • Allegato 13, modello A o B, d.lgs. 259/2003

    Individua la documentazione che l'istante deve presentare per l'installazione di impianti di telecomunicazioni; il Comune non può esigere documenti ulteriori, in considerazione delle finalità acceleratorie e semplificatorie della disciplina.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    La disciplina speciale del Codice delle comunicazioni elettroniche prevale sulle richieste comunali ulteriori e assicura un procedimento uniforme, semplificato e accelerato per l'autorizzazione degli impianti di telecomunicazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento autorizzatorio per la realizzazione di impianti di telecomunicazioni disciplinato dall'art. 44 d.lgs. 259/2003, il silenzio-assenso si forma decorso il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della domanda, salvo diniego, parere negativo dell'organismo competente o dissenso qualificato e motivato dell'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica o culturale.
  • La richiesta di dichiarazioni o integrazioni documentali prevista dall'art. 44, comma 6, d.lgs. 259/2003 può essere formulata una sola volta ed entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza; una richiesta successiva è tardiva e non interrompe né sospende il termine per la formazione del silenzio-assenso.
  • Nell'autorizzazione degli impianti di telecomunicazione, l'amministrazione può esigere soltanto la documentazione prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dai relativi allegati, non potendo aggravare il procedimento mediante richieste di documenti ulteriori fondati su regolamenti comunali.
  • La formazione del silenzio-assenso richiede la presentazione della documentazione essenziale prevista dalla disciplina speciale e necessaria all'istruttoria, ma non anche la piena conformità sostanziale dell'intervento o l'assenza di ogni possibile vizio; eventuali carenze sostanziali del titolo tacito possono essere contestate con gli strumenti propri dell'autotutela, non negando l'avvenuta formazione dell'atto tacito.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di istruttoria

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