Cassazione Civile, Ordinanza n. 22421/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (espulso)
La controversia
Il destinatario di un decreto di espulsione impugnava davanti al Giudice di pace il provvedimento prefettizio, deducendo in particolare che la copia notificatagli era priva di una valida attestazione di conformità all'originale: secondo la sua prospettazione, l'atto recava solo un timbro, ma non la sottoscrizione del pubblico ufficiale autenticante né la data dell'autentica. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza/ordinanza del Giudice di pace per nullità o motivazione apparente, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto sufficiente, per desumere la conformità della copia all'originale, l'indicazione del numero dei fogli, del nome del pubblico ufficiale, del timbro dell'ufficio, della data e del luogo di rilascio, senza però verificare la presenza della vera attestazione di conformità richiesta dalla legge.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: ha rilevato che il Giudice di pace aveva omesso di dare conto dell'effettiva presenza, sulla copia notificata, dell'attestazione di conformità all'originale, che costituisce il nucleo essenziale della procedura di autenticazione. Richiamando il principio secondo cui è nullo il decreto prefettizio di espulsione comunicato in mera copia libera o informale priva di attestazione di conformità apposta dal pubblico ufficiale autorizzato, la Cassazione ha cassato il provvedimento impugnato e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Taranto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato come parametro normativo della disciplina del decreto di espulsione e della sua comunicazione all'interessato.
art. 18 d.P.R. n. 445/2000
l'autenticazione «consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonchè apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio»
La Corte lo legge nel senso che l'autenticazione richiede una formale attestazione di conformità alla fine della copia, con gli ulteriori elementi indicati dalla norma; tali elementi non possono surrogare l'assenza della vera attestazione.
Massime di principio
- La comunicazione di un decreto prefettizio di espulsione è invalida quando l'atto notificato sia una mera copia libera o informale priva dell'attestazione di conformità all'originale apposta dal pubblico ufficiale autorizzato.
- Ai fini della validità della notificazione dell'atto, non è sufficiente desumere la conformità della copia all'originale da elementi estrinseci o formali diversi dall'esplicita attestazione di conformità richiesta dalla legge.
- Quando la parte deduce l'assenza dell'attestazione di conformità della copia notificata, tale vizio è decisivo se incide sulla stessa regolarità della comunicazione dell'atto presupposto impugnato.
- La motivazione del giudice di merito è apparente quando non affronta il punto centrale della contestazione, ossia l'esistenza della formale attestazione di conformità della copia all'originale.
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