Sentenza del 31/03/2015 n. 1080 - Comm. Trib. Prov. Lecce
CONTENZIOSO - Misure cautelari - Requisiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda i presupposti necessari per concedere le misure cautelari previste dall'art. 22 del d.lgs. n. 472/1997, ossia l'ipoteca fiscale e il sequestro conservativo. Devono sussistere contemporaneamente il fumus boni iuris, consistente nell'attendibilità e sostenibilità della pretesa tributaria, e il periculum in mora, consistente nel fondato timore che l'Amministrazione finanziaria possa perdere la garanzia del proprio credito. Quest'ultimo pericolo deve risultare da comportamenti successivi all'atto impositivo, con i quali il debitore manifesti la volontà di sottrarsi al pagamento mediante atti di depauperamento del patrimonio.
La decisione
Il principio affermato è che la misura cautelare non può essere concessa sulla base della sola plausibilità della pretesa tributaria o del solo rischio astratto di mancato pagamento. È necessario dimostrare sia la ragionevole fondatezza del credito fiscale sia un concreto e attuale pericolo di perdita della garanzia patrimoniale, derivante da condotte di sottrazione o dispersione dei beni del debitore. Il testo non specifica l'esito concreto del giudizio né quale parte abbia formalmente proposto il ricorso.
Norme richiamate
Art. 22 del decreto legislativo n. 472/1997
Per la concessione dell'ipoteca fiscale o del sequestro conservativo devono ricorrere contestualmente i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La norma richiede la presenza cumulativa di due condizioni: una pretesa tributaria attendibile e sostenibile e un concreto timore di perdere la garanzia del credito a causa di atti di depauperamento patrimoniale posti in essere dal debitore.
Massime di principio
- Le misure cautelari tributarie richiedono la prova congiunta della probabile fondatezza della pretesa fiscale e del rischio concreto di sua infruttuosa riscossione.
- Il periculum in mora non può fondarsi su un timore generico o astratto: occorrono elementi specifici, attuali e riferibili a condotte del debitore idonee a ridurre o disperdere il patrimonio.
- La sola esistenza di un debito tributario o di un atto impositivo non è sufficiente, di per sé, a giustificare ipoteca fiscale o sequestro conservativo.
- In situazioni analoghe, il debitore può contestare la misura evidenziando l'assenza di uno dei due presupposti, mentre l'Amministrazione deve fornire elementi concreti a sostegno sia della pretesa sia del rischio di depauperamento patrimoniale.
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