Sentenza n. 5753/2026 - Roma, Sezione 1
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione sull'istanza relativa all'attivazione del procedimento unitario per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio, presentata a seguito di regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta, con formalizzazione presso l'Ambasciata. Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la Sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto, calendarizzato per il 20 dicembre 2025. Tale attività ha integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'Amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche in ragione dell'elevato numero di istanze analoghe. L'Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato, con liquidazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento da parte dell'Amministrazione ha fatto venir meno l'interesse alla decisione sulla domanda.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta nel corso del processo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione da parte dell'amministrazione dell'appuntamento necessario per la presentazione della domanda integra il soddisfacimento della pretesa processuale quando l'azione era diretta esclusivamente all'attivazione del procedimento, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l'amministrazione abbia adottato una condotta idonea a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il periodo tra la richiesta dell'interessato e la proposizione del ricorso non sia particolarmente esteso e l'amministrazione abbia provveduto in tempi ritenuti ragionevoli, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe.
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