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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19944/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione, da parte della Procura, dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria del 15/12/2023 che aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP nei confronti di Davide Bilardi per delitti connessi alla 'ndrangheta (art. 416-bis e connessi). La Procura ha denunciato una valutazione "atomistica" e illogica, con travisamenti di fatto, nella quale il riesame avrebbe sottovalutato o isolato elementi probatori rilevanti (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori come Maurizio De Carlo e le propalazioni di Francesco Sergi, attività di gestione scommesse, coinvolgimento nella programmazione di incontri tra cosche e ruolo di intermediario). La Cassazione ha esaminato se il riesame avesse valutato ogni indizio correttamente e nell'ottica dell'esame complessivo richiesto dalla giurisprudenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame e ha disposto il rinvio per una nuova valutazione degli elementi probatori. La Corte ha censurato la valutazione atomistica del riesame, ha qualificato come illogiche alcune argomentazioni (per esempio l'esclusione di rilievo indiziario perché un incontro non si è concretamente svolto; la riduzione a mera "vicinanza" di rapporti qualificati con esponenti apicali) e ha richiamato il principio della lettura unitaria del compendio indiziario, con preventiva analisi qualitativa di ciascun elemento e successiva valutazione d'insieme.

Norme richiamate

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come presidio procedurale per il ricorso per cassazione proposto dalla Procura contro l'ordinanza del riesame.

  • art. 606 comma 1, lett. B) e lett. E) cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione utilizzati dalla Procura per dedurre vizii di illogicità e travisamento del fatto nella motivazione del riesame.

  • art. 99 cod. pen.; art. 416-bis cod. pen.; art. 71 D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159

    Norme sostanziali che definiscono la fattispecie di associazione di tipo mafioso e le circostanze aggravanti oggetto dell'imputazione; la Corte ha valutato la rilevanza degli elementi probatori alla luce dei criteri interpretativi di tali norme.

  • Sez. Un., n.33748 del 12.07.2005 (Mannino)

    "In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo."

    La Corte richiama il principio secondo cui va valutato ogni indizio nella sua valenza qualitativa e poi letto unitariamente nel compendio probatorio; il riesame ha violato questo principio con una valutazione frazionata.

  • Sez. Un., n.36958 del 27.05.2021 (Modaffari)

    Richiamati i criteri per identificare la partecipazione all'associazione mafiosa: rapporto di stabile e organica compenetrazione che comporta un ruolo dinamico e funzionale, oltre il mero "status".

  • Sez.5, n.35277 del 16.06.2017

    "È configurabile il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa nell'ipotesi in cui l'autore della condotta svolga il ruolo di 'alter ego' del soggetto di vertice di un gruppo mafioso, ponendo in essere attività di ausilio ed intermediazione nei suoi riguardi, con carattere continuativo e fiduciario..."

    La giurisprudenza ammette che il ruolo di intermediario/alter ego qualificato e continuativo costituisce contributo alla struttura mafiosa; la Corte ha ritenuto rilevante l'elemento indiziario circa l'organizzazione di incontri e la funzione di mediazione attribuita a Bilardi.

  • Sez.1, n.30415 del 25.09.2020 e altra giurisprudenza di legittimità

    "Ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza... è illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti..."

    Conferma del principio che in sede cautelare gli indizi devono essere valutati globalmente e non isolatamente; la Corte ha ritenuto che il riesame abbia omesso tale valutazione d'insieme.

  • Sez.2, n.51694 del 02.11.2023 (richiamata)

    Le relazioni qualificate con esponenti apicali costituiscono riscontro estrinseco rilevante (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.) e non vanno automaticamente derubricate a mera amicizia; la Corte ha richiamato questo principio nel censurare il riesame.

Massime di principio

  • In materia di prova indiziaria deve adottarsi prima una valutazione qualitativa e individuale di ciascun indizio e solo dopo procedere a una lettura unitaria e complessiva del compendio probatorio.
  • È illegittima in sede cautelare una valutazione 'atomistica' che isoli i singoli elementi senza verificarne la convergenza e la reciproca coerenza.
  • Il "tempo silente" o la risalenza temporale di condotte pregresse non sono di per sé sufficienti a escludere la persistenza del vincolo associativo nelle mafie storiche; l'assenza di fatti recenti non prova automaticamente la cessazione del vincolo.
  • La semplice mancata consumazione di un evento (es. un incontro che non si è tenuto) non annulla il rilievo indiziario di attività organizzative o di mediazione poste in essere in vista di quell'evento.
  • I rapporti qualificati e la fiducia manifestata con esponenti apicali possono costituire riscontro estrinseco rilevante e, se letti insieme ad altri elementi, contribuiscono a delineare la partecipazione all'associazione mafiosa.
  • Il ruolo di intermediario/organizzatore, se dimostrato con elementi continui e fiduciari, può integrare un contributo causale alla struttura mafiosa e non va confuso con semplice favoreggiamento occasionale.
  • In sede di riesame cautelare il giudice deve motivare logicamente e coerentemente la valutazione degli indizi; ragionamenti manifestamente illogici o travisamenti dei fatti determinano la cassazione con rinvio.

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