Cassazione Penale, Sentenza n. 25279/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 25/10/2023 che aveva confermato la condanna di Losi per ricettazione (art. 648 c.p., ipotesi attenuata, 4° comma). Il difensore deduceva, fra l'altro, omissione di motivazione circa la richiesta di dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. (quinto motivo) e contestava la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in ordine alla possibile riqualificazione ai sensi dell'art. 712 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la Corte di Appello non abbia adeguatamente motivato la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto), malgrado la richiesta fosse stata espressa in appello. La sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a questo punto e rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia per un nuovo esame esclusivamente sulla valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la censura relativa alla riqualificazione ex art. 712 c.p. è stata ritenuta manifestamente infondata, dato che la motivazione della Corte di Appello aveva escluso la mancanza di dolo.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità del fatto
La norma era stata dedotta dal difensore come causa di non punibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello non abbia motivato adeguatamente l'esclusione di tale causa e perciò ha annullato e rinviato la decisione limitatamente a questa valutazione.
art. 648 cod. pen.
Il fatto è stato ritenuto ricettazione nella forma attenuata prevista dal 4° comma dell'art. 648 c.p.; la Corte di Appello aveva confermato la condanna su questa qualificazione, che non è stata invece rimessa in discussione dalla Cassazione nel dispositivo salvo l'aspetto della non punibilità ex art. 131-bis.
art. 712 cod. pen.
La richiesta di riqualificazione del reato in base all'art. 712 c.p. è stata ritenuta infondata: la Corte di Appello, nella motivazione, aveva escluso la mancanza del dolo, perciò non sussisteva motivo per riformulare il capo come previsto da tale norma.
Massime di principio
- Quando la difesa chiede la dichiarazione di non punibilità ex art. 131-bis c.p., la corte deve esaminare e motivare esplicitamente i presupposti per accogliere o respingere tale richiesta; l'assenza di motivazione può determinare l'annullamento e il rinvio da parte della Cassazione.
- La corrispondenza fra "chiesto e pronunciato" è un requisito di correttezza motivazionale: se il decisum difetta di risposta su questioni sollevate e rilevanti per l'esito, la sentenza è vulnerabile in cassazione.
- La conferma di una qualificazione (es. ricettazione attenuata ex art. 648, comma 4) richiede che la corte abbia motivato gli elementi costitutivi; contestualmente, eccezioni relative al dolo vanno trattate specificamente per ammortizzare richieste di riqualificazione ex art. 712 c.p.
- La Cassazione può essere disposta ad accogliere il ricorso solo parzialmente: se la carenza motivazionale riguarda un punto specifico (qui l'art. 131-bis), la soluzione tipica è l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame esclusivamente su quel profilo, lasciando impregiudicati gli altri capi.
- Per la difesa è strategico collegare i motivi di appello in modo chiaro (es. richiamare i motivi correlati), affinché la Corte territoriale risponda puntualmente e il rimedio risulti difficilmente aggirabile in sede di legittimità.
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