Sentenza n. 2573/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ai sensi dell’art. 56 c.p.a., con l’atto introduttivo del giudizio: a) del provvedimento prot. n. 19498 del 03.07.2025 del Responsabile SUAP, notificato a mezzo pec in pari data, di rigetto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 07051661218-13062025 1738 prot. REP_PROV_NA/NASUPRO 124837/13-06-2025 del 13.06.2025, avente ad oggetto “Area da destinare a parcheggio temporaneo - periodo giugno-ottobre 2025” in Bacoli alla via Miseno n. 4; b) della nota prot. 18487 del 24.06.2025, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania ha reso parere negativo, richiamata nel provvedimento impugnato sub a); c) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente. Con i motivi aggiunti depositati in data 17/08/2025: a1) del provvedimento prot. 24104/2025 del 13.08.25 del Responsabile SUAP del Comune di Bacoli, notificato a mezzo pec in pari data, di non accoglimento della Segnalazione Certificata di Inizio Attività n. 07051661218- 13062025-1738 prot. REP_PROV_NA/NASUPRO 124837/13-06-2025 del 13.06.2025, avente ad oggetto “Area da destinare a parcheggio temporaneo - periodo giugno-ottobre 2025” in Bacoli alla via Miseno n. 4; b1) del parere negativo in ordine all’aspetto urbanistico/edilizio di cui al verbale prot. 21569 del 21.07.2025 della Conferenza di Servizi, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato sub a1); c1) della nota prot. 23967 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli acquisita al protocollo del Comune di Bacoli in data 12.08.2025 (per quanto possa occorrere ed essere lesiva per la ricorrente) espressamente richiamata nel provvedimento impugnato sub a1); d1) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della SCIA per la realizzazione e gestione di un parcheggio temporaneo, fondato inizialmente sulla mancata preventiva acquisizione della Valutazione di Incidenza e successivamente su ulteriori profili urbanistico-edilizi, sul mancato ripristino dello stato dei luoghi e su prescrizioni archeologiche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato all'avviso pubblico comunale per l'individuazione di aree private da destinare a parcheggi temporanei a uso pubblico nel periodo giugno-ottobre 2025, presentando una SCIA per un parcheggio stagionale a raso, senza opere significative salvo un manufatto in legno adibito a guardiola. L'area ricadeva in zona agricola, in area di valorizzazione ambientale del PUC, in zona di protezione integrale del PTP, in area del Parco regionale dei Campi Flegrei e nel sito Natura 2000 ZSC IT8030017 Lago Miseno. Il primo diniego comunale, adottato sulla base del parere negativo regionale, era motivato dalla mancata allegazione preventiva della Valutazione di Incidenza appropriata (VINCA). La ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l'art. 32, comma 2-bis, d.l. 60/2024, convertito dalla l. 95/2024, qualificasse le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei come edilizia libera, escludendole dalle procedure di valutazione ambientale e dall'autorizzazione paesaggistica. Sosteneva inoltre che l'intervento, essendo temporaneo, a raso e privo di opere idonee ad alterare l'habitat, non fosse soggetto a VINCA e fosse compatibile con la disciplina urbanistica comunale. Dopo il decreto cautelare monocratico, il Comune aveva adottato un nuovo provvedimento di non accoglimento della SCIA, impugnato con motivi aggiunti, fondato su profili urbanistico-edilizi, sull'inottemperanza a una diffida di ripristino, sulla non conformità della documentazione fotografica e sulla nota della Soprintendenza relativa alla necessità di assistenza archeologica qualificata per eventuali interventi sul sottosuolo. I motivi aggiunti riproducevano anche le censure relative alla VINCA. Nel corso dell'udienza la ricorrente dichiarava di avere interesse alla decisione anche ai fini risarcitori.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inutilizzabile, perché tardiva, la memoria di replica comunale depositata il 27 febbraio 2026 rispetto all'udienza del 5 marzo 2026, ritenendo perentori i termini dell'art. 73 c.p.a. Ha poi ritenuto persistente l'interesse alla decisione sul ricorso introduttivo: il secondo provvedimento comunale non aveva sostituito spontaneamente e definitivamente il primo, ma era stato adottato in esecuzione delle misure cautelari e aveva natura provvisoria, sicché non vi era né cessazione della materia del contendere né improcedibilità del ricorso originario. Nel merito, il ricorso introduttivo è stato respinto. Il Collegio ha affermato che la VINCA, disciplinata dall'art. 5 d.P.R. 357/1997 in attuazione della direttiva Habitat, deve essere acquisita preventivamente rispetto alla determinazione conclusiva dell'amministrazione quando l'intervento può incidere significativamente su un sito Natura 2000. L'art. 32, comma 2-bis, d.l. 60/2024 esclude soltanto le procedure di valutazione ambientale previste dalla Parte II del d.lgs. 152/2006 e l'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004; non contiene alcun espresso riferimento alla VINCA né al d.P.R. 357/1997 e, pertanto, non deroga alla disciplina della valutazione di incidenza. La VINCA può essere necessaria anche per attività prive di opere edilizie, ove siano potenzialmente idonee a produrre rumore, modificazioni del suolo, inquinamento o disturbo delle specie, anche a distanza dal sito protetto. La temporaneità dell'attività, il carattere stagionale, l'asserita urgenza di fronteggiare la carenza di parcheggi e la precedente reiterazione dell'attività non escludono gli obblighi di prevenzione e tutela derivanti dalla disciplina Natura 2000. I motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento impugnato era stato adottato in conseguenza delle misure cautelari e non regolava definitivamente i rapporti; inoltre, le censure erano comunque infondate nella parte relativa alla VINCA e nessuna utilità concreta sarebbe derivata dall'esame degli ulteriori profili, neppure ai fini risarcitori, essendo legittimo il necessario passaggio preventivo della valutazione di incidenza. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
Le parti possono … presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi
Il termine per il deposito delle memorie di replica è perentorio; la memoria tardiva è inutilizzabile.
art. 56 c.p.a.
Il provvedimento comunale successivo è stato adottato in esecuzione di una misura cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a.; tale adozione non ha determinato la sostituzione definitiva del precedente atto né la cessazione della materia del contendere.
art. 5 d.P.R. 357/1997
I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari alla conservazione del sito, ma potenzialmente idonei a produrre incidenze significative, devono presentare lo studio per la valutazione di incidenza; l'autorità competente deve acquisire preventivamente la VINCA rispetto all'approvazione definitiva dell'intervento.
art. 5 d.P.R. 120/2003
La disposizione ha sostituito l'art. 5 d.P.R. 357/1997, disciplinando la valutazione di incidenza sugli interventi potenzialmente incidenti sui siti Natura 2000.
art. 6, paragrafi 2, 3 e 4, direttiva 92/43/CEE
Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva
La disciplina impone misure preventive e anticipatorie per evitare degrado e perturbazioni significative degli habitat e delle specie; si applica anche ad attività prive di opere quando potenzialmente incidenti sul sito.
art. 10, comma 3, d.lgs. 152/2006
la Via e la Vas comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997
La norma coordina VIA, VAS e VINCA, ma non esclude né deroga autonomamente alla VINCA quando VIA e VAS siano escluse.
art. 32, comma 2-bis, d.l. 60/2024, convertito in l. 95/2024
La disposizione qualifica temporaneamente come edilizia libera le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei fino a 500 posti ed esclude tali opere dalle procedure di valutazione ambientale della Parte II d.lgs. 152/2006 e dall'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004, ma non deroga alla VINCA prevista dal d.P.R. 357/1997.
art. 146 d.lgs. 42/2004
L'art. 32, comma 2-bis, d.l. 60/2024 esclude per le opere considerate dalla norma l'autorizzazione paesaggistica, senza incidere sulla distinta disciplina della VINCA.
Massime di principio
- L'esclusione, prevista da una norma speciale, delle procedure di valutazione ambientale disciplinate dalla Parte II del d.lgs. 152/2006 non comporta, in assenza di un espresso richiamo, la deroga alla distinta disciplina della Valutazione di Incidenza prevista dall'art. 5 d.P.R. 357/1997.
- La Valutazione di Incidenza deve precedere la determinazione conclusiva dell'amministrazione quando un intervento o un'attività, anche priva di opere edilizie, può produrre incidenze significative su un sito Natura 2000; la sua necessità dipende dal potenziale impatto sugli habitat e sulle specie, non dalla natura o dalla temporaneità delle opere.
- Nel regime di tutela dei siti Natura 2000, anche attività stagionali, già svolte in passato o giustificate da esigenze di mobilità e sicurezza urbana devono essere sottoposte alle misure preventive necessarie a evitare il degrado degli habitat e la perturbazione significativa delle specie.
- L'adozione, da parte dell'amministrazione, di un nuovo provvedimento sfavorevole in esecuzione di una misura cautelare non determina di per sé l'improcedibilità del ricorso contro l'atto originario né la cessazione della materia del contendere, se manca una volontà amministrativa spontanea e definitiva di sostituire il precedente assetto degli interessi.
- I termini dell'art. 73 c.p.a. per il deposito delle memorie e delle repliche sono perentori; gli scritti depositati tardivamente sono inutilizzabili.
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