Cassazione Penale, Sentenza n. 00885/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto aggravato (artt. 110, 624-bis, 625 commi 2 e 5 c.p.) derivante dal trafugamento di beni da un fabbricato rurale: contestano l'identificazione basata su fotogrammi di videosorveglianza (denunciando l'assenza di riscontro della loro presenza, la sfocatura iniziale delle immagini e la mancata analisi antropometrica), negano di essere gli autori del taglio della rete e affermano che il luogo fosse assimilabile a una discarica; inoltre contestano il trattamento sanzionatorio ritenendo insufficiente il riconoscimento delle attenuanti (art. 62, n. 4 c.p. e art. 62-bis c.p.) e chiedono una più ampia diminuzione della pena ai sensi dell'art. 65 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato la valutazione di merito che ha ritenuto idonee le dichiarazioni della persona offesa e il riconoscimento effettuato da ufficiale di polizia giudiziaria, valorizzando anche indizi aggiuntivi (conoscenza pregressa dell'imputato, circolazione con lo stesso furgone usato per il furto, fermo dei militari nei giorni precedenti). Ha ritenuto irrilevante l'assenza di immagini che riprendessero materialmente il taglio della rete quando esistono altri elementi probatori che dimostrano la recinzione e la sua recisione. Ha confermato la concessione della circostanza attenuante specifica (art. 62, n.4 c.p.) ma ha ritenuto legittima la misura della diminuzione applicata (non obbligatoria nella misura massima prevista dall'art. 65 c.p.). Ha inoltre respinto la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis e art. 133 c.p.), ritenendo adeguata la motivazione del giudice di merito sul punto. Pena confermata: anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 667,00 di multa per ciascun imputato.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Principio della partecipazione nel reato in concorso: i fatti sono stati imputati come azione in concorso tra più persone.
art. 624-bis cod. pen.
Furto aggravato: norma che disciplina il furto commesso con determinate aggravanti e che ha inciso sulla determinazione della pena base.
art. 625 commi 2 e 5 cod. pen.
Aggravanti del furto (es. violenza sulle cose, uso di più persone): rilevanti per l'aumento del minimo edittale e per la configurazione dell'aggravazione contestata.
art. 62 n. 4 cod. pen.
Circostanza attenuante specifica riconosciuta nel caso concreto (concessa), ma la sua incidenza sulla riduzione della pena è stata valutata dal giudice in misura non necessariamente massima.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ricorda che il loro riconoscimento richiede motivazione positiva e non è un automatismo, e che il rigetto può essere adeguatamente motivato anche senza esaurire ogni elemento favorevole.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: collegata alla valutazione delle attenuanti generiche e alla loro applicabilità.
art. 65 cod. pen.
Diminuzione della pena per l'applicazione di attenuanti: la riduzione non deve obbligatoriamente essere calcolata nella misura massima (un terzo), ma in misura non eccedente un terzo, lasciando discrezionalità al giudice di merito.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sul regime delle prove e dei mezzi di prova (menzionata in doglianze): la Corte ha ritenuto regolare la valutazione probatoria operata dal giudice di merito.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
Modifica della disciplina sanzionatoria che ha aumentato il minimo edittale per il furto aggravato nelle ipotesi indicate; rilevante per l'individuazione della pena base applicabile all'epoca dei fatti.
Legge 26 aprile 2019 n. 36
Ulteriore inasprimento successivo rispetto ai fatti: richiamata per puntualizzare che la pena base è stata calcolata correttamente in rapporto al tempo del fatto.
Massime di principio
- Il riconoscimento di una persona ritratta in fotogrammi di videosorveglianza operato da un ufficiale di polizia giudiziaria che abbia conoscenza pregressa dell'individuo può costituire un indizio grave e preciso e non richiede sempre una analisi antropometrica complementare, se la sovrapponibilità dei tratti è evidente.
- L'assenza di immagini che attestino materialmente un singolo gesto (es. il taglio della rete) non esclude la responsabilità quando sussistono altri elementi di riscontro (dichiarazioni della persona offesa, ritrovamento di parti della recinzione danneggiate, neutralizzazione dell'impianto di videosorveglianza, movimenti con veicolo usato nel furto, fermi recenti).
- La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione libera del merito: le valutazioni probatorie e la ricostruzione fattuale del giudice di merito sono rimesse alla sua prudente valutazione, salvo carenze motivazionali manifeste.
- Il riconoscimento di attenuanti (specifiche o generiche) richiede motivazione positiva: il giudice non è obbligato ad applicare la riduzione nella misura massima consentita e può motivare adeguatamente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base della negativa personalità o dell'assenza di elementi positivi.
- Nel determinare la pena il riferimento alla normativa vigente al tempo del fatto è essenziale: modifiche legislative successive non si applicano retroattivamente se peggiorative.
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