Sentenza n. 4483/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento n.-OMISSIS- DI PROT. del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, I reparto-SM-Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri, del 2.10.2025 e notificata alla ricorrente in data 10.10.2025, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa, laddove occorrer possa, la nota n. -OMISSIS-. del 31.07.2025 di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del trasferimento richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, carabiniere in ferma volontaria in servizio presso una stazione dell’Arma, aveva chiesto il 5 maggio 2025 il trasferimento presso una sede vicina al domicilio del fratello, riconosciuto disabile in situazione di gravità. Dopo il preavviso di rigetto del 31 luglio 2025 e la presentazione di osservazioni, anche con l’indicazione di tre sedi alternative, il Comando Generale ha respinto l’istanza con provvedimento del 2 ottobre 2025, notificato il 10 ottobre 2025. Con due motivi, rubricati in termini sostanzialmente coincidenti, la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 981 del d.lgs. n. 66/2010, dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e delle norme della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 3, 24 e 97 Cost.; ha inoltre denunciato travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza o insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato che l’Amministrazione non avesse verificato l’incidenza del trasferimento sulla sede di provenienza, la possibilità di un utile impiego nella sede richiesta o in quelle alternative, né l’ipotesi di un impiego in soprannumero o adeguatamente bilanciato le esigenze di servizio con quelle assistenziali. Ha inoltre contestato che la madre e gli altri parenti potessero effettivamente assistere il fratello, richiamando le loro dichiarazioni e la separazione dei genitori con affidamento esclusivo alla madre.
La decisione
Il TAR ha respinto congiuntamente i due motivi, ritenendoli infondati. Ha qualificato il trasferimento previsto dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 come posizione di interesse legittimo, soggetta a bilanciamento con le esigenze organizzative e operative dell’Amministrazione militare e ai limiti dell’art. 981 del d.lgs. n. 66/2010. Ha ritenuto adeguatamente istruito e motivato il diniego: la sede richiesta risultava a organico pieno, mentre la stazione di appartenenza aveva un deficit di una unità (-5,26%); inoltre, i comandi territoriali di provenienza registravano scoperture superiori a quelli dell’area di destinazione. L’assenza di una posizione organica vacante utile per ruolo e grado impedisce il trasferimento e non consente l’impiego in soprannumero. Le tre sedi alternative, indicate soltanto nelle osservazioni al preavviso, non ampliavano l’oggetto dell’istanza originaria; il TAR ha comunque rilevato che l’Amministrazione ne aveva considerato la sfavorevole situazione organica e l’impatto sull’operatività. Ha giudicato rilevanti anche il vincolo di impiego nelle regioni settentrionali accettato partecipando al concorso e le esigenze di servizio della struttura di provenienza. Quanto all’assistenza, la presenza di altri familiari non è di per sé sufficiente a negare il beneficio, ma può concorrere alla valutazione concreta; nel caso specifico non erano stati provati impedimenti oggettivi della madre o degli altri parenti, le cui dichiarazioni non esoneravano la richiedente dall’onere di dimostrare i presupposti del beneficio. Sono stati inoltre considerati il possibile apporto complementare dei familiari e il mancato ricorso ai permessi ex legge n. 104/1992. Il sindacato giudiziale sulla ponderazione discrezionale non può sostituirsi a quella amministrativa in assenza di palese illogicità, sproporzionalità o contraddittorietà, non ravvisate nella fattispecie. Ricorso respinto; spese compensate per la particolarità del caso.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
Come noto, l'art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992 stabilisce che il lavoratore coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto o parente o affine entro il secondo grado di persona con disabilità in situazione di gravità che non sia ricoverata a tempo pieno “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Il diritto alla scelta della sede è subordinato alla possibilità concreta del trasferimento e, per il personale militare, va bilanciato con le esigenze organizzative e operative dell’Amministrazione.
art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010
Per quanto riguarda il personale militare, la disposizione deve essere letta in correlazione con quanto previsto dall’art. 981, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), ai sensi del quale al personale militare continua ad applicarsi il citato art. 33, comma 5 purché la movimentazione avvenga “compatibilmente con il proprio stato” e “nel limite (…) delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione”.
Per il personale militare il beneficio opera solo se compatibile con lo stato del militare e nei limiti delle posizioni organiche vacanti per ruolo e grado nella sede richiesta; non è consentito l’impiego in soprannumero.
art. 10-bis l. 241/1990
Inoltre, nella comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990 è stato segnalato che la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, quale reparto di appartenenza, “registra un deficit nel complesso di 1 unità (pari al -5,26%) che non consente un ulteriore detrimento della forza”, mentre la sede di destinazione richiesta, ovvero la Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, “opera in organico”.
La comunicazione dei motivi ostativi può esporre gli elementi istruttori e organizzativi posti a fondamento del possibile diniego; nel caso concreto, le ragioni comunicate sono state valutate insieme alla motivazione finale.
Massime di principio
- Il trasferimento richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 costituisce una posizione di interesse legittimo e richiede un bilanciamento concreto tra l’interesse assistenziale del richiedente e le esigenze organizzative e operative dell’Amministrazione; per il personale militare il bilanciamento deve considerare anche la compatibilità della movimentazione con lo stato del militare e con i compiti istituzionali.
- Per accogliere una domanda di trasferimento ex legge n. 104/1992 del personale militare deve sussistere nella sede richiesta una posizione organica vacante e utile per il ruolo e il grado dell’interessato; l’Amministrazione non è tenuta a disporre un impiego in soprannumero.
- La sede di destinazione indicata nella domanda delimita l’oggetto dell’istanza e orienta l’istruttoria. L’Amministrazione non è tenuta ad ampliare progressivamente l’indagine per individuare altre sedi disponibili in relazione alle alternative formulate dal richiedente durante il procedimento, ferma la possibilità di presentare una nuova domanda per sedi diverse.
- La presenza di altri familiari nel luogo in cui risiede la persona disabile non è, da sola, ragione sufficiente per negare il trasferimento, ma può concorrere alla valutazione concreta delle esigenze assistenziali. Chi richiede il beneficio deve fornire elementi oggettivi e specifici che dimostrino l’impossibilità degli altri familiari di prestare assistenza; le loro dichiarazioni non determinano, da sole, un’inversione o un superamento dell’onere della prova.
- Il diniego può essere fondato sulle comprovate esigenze di organizzazione ed efficienza dei reparti di provenienza o destinazione, purché l’Amministrazione svolga un’istruttoria adeguata e motivi il bilanciamento degli interessi. Il sindacato del giudice amministrativo sulla ponderazione discrezionale resta circoscritto ai casi di palese illogicità, sproporzionalità o contraddittorietà.
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