Ordinanza n. 635/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13312/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 13312/2025, nonché i provvedimenti amministrativi che richiedono alla società la restituzione di circa 390.000 euro, oltre interessi, per complessivi 424.480,19 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (società appellante)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza e dei provvedimenti impugnati. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti né le censure rivolte alla sentenza, limitandosi a esaminare il presupposto cautelare del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare sotto il profilo del periculum in mora. Ha rilevato che l'immediato esborso di 424.480,19 euro, considerata la sua entità e tenuto conto dei dati risultanti dal conto economico e dal rendiconto finanziario della società relativi al 2024, è idoneo a determinare una tensione nella liquidità aziendale. Ha quindi sospeso l'esecutività della sentenza appellata e i provvedimenti impugnati in primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La discussione dell'appello è stata fissata per l'udienza pubblica del 2 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, l'esborso immediato di una somma rilevante può integrare il periculum in mora quando, alla luce della sua entità e della situazione economico-finanziaria documentata dell'impresa, sia idoneo a determinare una concreta tensione di liquidità aziendale.
- Quando è ravvisato il periculum in mora, il giudice cautelare d'appello può sospendere non solo l'esecutività della sentenza di primo grado, ma anche l'efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati nel giudizio introduttivo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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