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Ordinanza

Ordinanza n. 635/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13312/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202600907

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 13312/2025, nonché i provvedimenti amministrativi che richiedono alla società la restituzione di circa 390.000 euro, oltre interessi, per complessivi 424.480,19 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società appellante)

Prevale il privato

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza e dei provvedimenti impugnati. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti né le censure rivolte alla sentenza, limitandosi a esaminare il presupposto cautelare del periculum in mora.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare sotto il profilo del periculum in mora. Ha rilevato che l'immediato esborso di 424.480,19 euro, considerata la sua entità e tenuto conto dei dati risultanti dal conto economico e dal rendiconto finanziario della società relativi al 2024, è idoneo a determinare una tensione nella liquidità aziendale. Ha quindi sospeso l'esecutività della sentenza appellata e i provvedimenti impugnati in primo grado. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La discussione dell'appello è stata fissata per l'udienza pubblica del 2 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della domanda cautelare in appello.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, l'esborso immediato di una somma rilevante può integrare il periculum in mora quando, alla luce della sua entità e della situazione economico-finanziaria documentata dell'impresa, sia idoneo a determinare una concreta tensione di liquidità aziendale.
  • Quando è ravvisato il periculum in mora, il giudice cautelare d'appello può sospendere non solo l'esecutività della sentenza di primo grado, ma anche l'efficacia dei provvedimenti amministrativi impugnati nel giudizio introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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