Cassazione Civile, Ordinanza n. 16864/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La contribuente ha impugnato davanti ai giudici tributari un avviso di accertamento TOSAP per l'anno 2009, relativo all'occupazione di un'area esterna adibita a parcheggio di un complesso sportivo polifunzionale. In primo grado il ricorso è stato rigettato; in appello la CTR ha confermato la debenza del tributo ritenendo che l'area fosse sottratta all'uso pubblico e che non ricorressero esenzioni. In Cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) deduzione di cessazione della materia del contendere per note del Comune che avrebbero disposto l'interruzione della riscossione e la rinuncia ai giudizi pendenti; 2) violazione degli artt. 38 e 39 d.lgs. 507/1993, sostenendo che l'area fosse compresa nella concessione per il project financing e quindi non tassabile; 3) violazione dell'art. 49, lett. a), d.lgs. 507/1993, assumendo l'esenzione per occupazione effettuata per conto del Comune nell'ambito di opere pubbliche; 4) violazione dell'art. 49, lett. e), d.lgs. 507/1993, deducendo la devoluzione gratuita al Comune dell'impianto a fine concessione; 5) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla medesima esenzione di cui alla lett. e).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la richiesta di cessazione della materia del contendere, perché mancava un vero accordo transattivo o un atto di rinuncia al giudizio, e perché la questione non risultava tempestivamente dedotta nei gradi di merito. Ha poi confermato che la TOSAP è dovuta quando vi sia occupazione di suolo pubblico con sottrazione all'uso collettivo oppure utilizzazione particolare ed eccezionale del bene, anche se l'area è data in concessione e il concessionario la gestisce per fini economici. Nel caso concreto l'area a parcheggio era riservata ai clienti del complesso e i corrispettivi affluivano alla concessionaria, sicché l'attività aveva carattere imprenditoriale e lucrativo. La Corte ha escluso l'esenzione ex art. 49, lett. a), perché l'occupazione era ascrivibile alla società e non all'ente pubblico, e ha escluso l'esenzione ex art. 49, lett. e), perché non risultava prevista una devoluzione gratuita di impianti realizzati dalla concessionaria, mentre l'area tassata era solo il parcheggio esterno e non un impianto adibito a servizio pubblico. Ha inoltre escluso la nullità per omessa pronuncia, avendo la CTR espressamente affrontato la questione. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 507/1993, artt. 38 e 39
il presupposto della TOSAP ricorre per occupazioni di spazi ed aree pubbliche che sottraggono la superficie all'uso collettivo; il tributo è dovuto anche per l'utilizzazione particolare ed eccezionale del bene quale corrispettivo del vantaggio specifico ottenuto dal concessionario
d.lgs. n. 507/1993, art. 45
richiamato per il regime tariffario delle occupazioni temporanee
d.lgs. n. 507/1993, art. 46
richiamato per il regime tariffario delle occupazioni permanenti
d.lgs. n. 507/1993, art. 49, comma 1, lett. a)
l'esenzione spetta solo se l'occupazione è ascrivibile all'ente pubblico esente; non opera quando l'occupazione è effettuata dalla società concessionaria per finalità lucrative
d.lgs. n. 507/1993, art. 49, lett. e)
l'esenzione richiede una previsione di devoluzione gratuita degli impianti adibiti a servizi pubblici nella convenzione originaria o in una pattuizione successiva; non basta una mera restituzione di beni già pubblici o una previsione unilaterale
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
utilizzato quale parametro per le censure di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
utilizzato quale parametro per la censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice di merito ha comunque preso posizione espressa sulla questione dedotta
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il regime del contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di TOSAP, il presupposto impositivo sussiste quando l'occupazione di un'area pubblica comporti una sottrazione, anche solo funzionale o economica, all'uso pubblico, oppure quando il bene sia utilizzato in via particolare ed eccezionale dal concessionario a proprio vantaggio.
- La mera esistenza di una concessione o di un project financing non esclude di per sé la TOSAP: occorre verificare se l'atto attribuisca al privato la gestione del servizio o l'effettiva occupazione dell'area; nel secondo caso il tributo resta dovuto.
- L'esenzione prevista per gli enti pubblici non si estende automaticamente alla società concessionaria: è necessario che l'occupazione sia imputabile al soggetto esente e non a un operatore economico che agisca per fini lucrativi.
- L'esenzione per devoluzione gratuita degli impianti richiede una previsione negoziale espressa relativa a impianti realizzati dal concessionario e destinati a passare gratuitamente all'ente pubblico alla fine del rapporto; non basta la restituzione di beni già pubblici o una clausola generica.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza di merito affronta espressamente, anche in forma sintetica, la questione dedotta dalla parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16691/2025 del 23/06/2025
- ordinanza_civile · 23 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16692/2025 del 23/06/2025
- ordinanza_civile · 23 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16693/2025 del 23/06/2025
- ordinanza_civile · 23 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16694/2025 del 23/06/2025
- ordinanza_civile · 23 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16695/2025 del 23/06/2025
- ordinanza_civile · 23 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16696/2025 del 23/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →