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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1727/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per traffico di stupefacenti (trasporto di 2,5 kg di marijuana da Roma a Perugia il 29/9/2019, in concorso con tre o più persone). I motivi di ricorso contestavano: 1) violazione dell'art.125, comma 3 c.p.p. per presunta carenza di valutazione critica del materiale probatorio (intercettazioni) e mancata esplicitazione dei brani captati da cui emergerebbe la responsabilità; 2) violazione dell'art.34 c.p.p., sostenendo che la sentenza d'appello fosse un copia-incolla della sentenza di primo grado; 3) incompetenza territoriale della Corte di Roma rispetto alla competenza di Perugia; 4) vizio di motivazione nella dosimetria della pena e rifiuto ingiustificato di riconoscere la prevalenza delle circostanze generiche sulle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo sulla competenza territoriale, confermando che il criterio è il luogo di consumazione del reato (il trasporto dalla cessione effettuata a Roma verso Perugia), richiamando l'art.8 c.p.p. e la prassi consolidata. Ha ritenuto generiche e non fondate le censure sulla valutazione delle intercettazioni e sulla tecnica motivazionale dell'appello, sottolineando che la rivalutazione dei fatti spetta ai giudici di merito e che non emerge manifesta illogicità o aporia. Sul punto delle generiche, la Corte ha richiamato il principio per cui le generiche servono a rimuovere il vincolo del minimo edittale e non obbligano al riconoscimento quando la pena viene calibrata sopra il minimo. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    art. 73, comma 4 e 6, d.P.R. n. 309/1990

    Norma incriminatrice applicata per il fatto contestato (traffico/trasporto di sostanze stupefacenti); la Corte ha confermato la sussistenza degli estremi del reato in relazione al trasporto di marijuana.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    art. 74, d.P.R. n. 309/1990

    Richiamata nel testo per chiarire che non si procedeva per il reato di associazione di cui all'art.74; l'imputazione riguardava episodi singoli di trasporto.

  • codice di procedura penale, art. 8

    art. 8, comma 1, cod. proc. pen.

    Il criterio di competenza territoriale è il luogo di consumazione del reato; nella specie la Corte ha ritenuto competente Roma in ragione del luogo in cui la sostanza era ceduta e dal quale veniva trasferita.

  • codice di procedura penale, art. 9

    Richiamato come criterio suppletivo per l'individuazione della competenza qualora il luogo del reato non sia identificabile; qui non è stato necessario applicarlo perché il luogo era individuabile.

  • codice di procedura penale, art. 125

    art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Il giudice di legittimità ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente valutato il materiale probatorio e che la censura sulla mancata esposizione critica fosse generica e infondata.

  • codice di procedura penale, art. 34

    La doglianza sulla presunta 'copia' della sentenza di primo grado è stata ritenuta infondata: la Cassazione ha ritenuto distinta e motivata la decisione d'appello e non configurabile incompatibilità.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che disciplina la condanna alle spese e l'eventuale versamento alla Cassa delle ammende a seguito di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese e a euro 3.000.

Massime di principio

  • La competenza territoriale si determina sul luogo di consumazione del reato: per i trasporti di droga rileva il luogo della cessione/partenza della sostanza se identificabile (art.8 c.p.p.).
  • Le intercettazioni, se il loro contenuto è chiaro e non criptico, possono costituire prova sufficiente del coinvolgimento; la rivalutazione del contenuto è questione di merito non sindacabile se la motivazione non è manifestamente illogica.
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove se non per vizi di motivazione evidenti; censure generiche sulla riconsiderazione del materiale probatorio sono spesso inammissibili.
  • La tecnica redazionale (sezioni della sentenza che riproducono il capo d'imputazione) non determina di per sé nullità o incompatibilità se la motivazione è distinta e sufficiente.
  • Le circostanze attenuanti generiche hanno funzione essenzialmente di consentire al giudice di andare sotto il minimo edittale; il loro diniego non costituisce di per sé vizio se la pena è determinata sopra il minimo.
  • Ricorsi formulati in termini generici o senza indicazione di elementi fattuali nuovi o specifici rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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