Sentenza n. 6224/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la nota dell’ASL con cui era stato rinviato a tempo indeterminato ogni provvedimento sulla presa in carico del servizio di trasporto assistito domiciliare
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ASL ha proposto ricorso per revocazione della precedente sentenza del Consiglio di Stato, deducendo, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., un errore di fatto consistente nell’omessa considerazione di uno specifico motivo del proprio appello incidentale. In particolare, il giudice della precedente sentenza aveva esaminato altre eccezioni di inammissibilità, ma non quella fondata sull’acquiescenza che la società avrebbe prestato sottoscrivendo il contratto per l’erogazione delle prestazioni sanitarie relativo all’anno 2024 e la relativa clausola di salvaguardia, asseritamente contenente una rinuncia ad avviare o proseguire controversie sugli atti tariffari. Nella fase rescissoria, l’ASL ha sostenuto che il servizio di trasporto degli utenti fosse incluso nelle prestazioni contrattuali e già remunerato dalla tariffa regionale, richiamando l’art. 6 del contratto e il comportamento pluriennale della struttura. Ha inoltre sostenuto che la clausola di salvaguardia di cui all’art. 22 del contratto rendesse inammissibile o improcedibile il ricorso originario. La società resistente ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto della revocazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la revocazione nella fase rescindente, ravvisando una svista percettiva ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. La precedente sentenza aveva affermato in termini generali l’infondatezza degli appelli incidentali, ma aveva poi esaminato soltanto alcune eccezioni, omettendo completamente quella relativa agli effetti della sottoscrizione del contratto e della clausola di salvaguardia. Nella fase rescissoria, tuttavia, il ricorso è stato respinto. Il contratto non chiariva che la tariffa comprendesse anche l’obbligo della struttura di garantire il trasporto degli utenti; la controversia riguardava quindi l’oggetto del contratto e non la determinazione della tariffa. L’art. 6, comma 1, del contratto, riferendosi alle spese di trasporto, viaggio e missione del personale addetto all’esecuzione contrattuale, non comprendeva le spese di trasporto degli utenti. Anche la clausola di salvaguardia dell’art. 22 non era applicabile, perché riferita al contenuto e agli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e degli atti collegati o presupposti, mentre la controversia non riguardava né la determinazione della tariffa né il tetto di spesa. Trattandosi di una deroga al diritto di agire in giudizio, la clausola non poteva essere interpretata estensivamente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
L’omessa percezione di uno specifico motivo di appello, quando il giudice abbia esaminato altri motivi ma ignorato completamente quello relativo all’acquiescenza contrattuale, costituisce errore di fatto revocatorio e non semplice difetto di motivazione.
art. 6, comma 1, del contratto
eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale
Il riferimento alle spese di trasporto contenuto nella clausola riguarda il personale della struttura e non il trasporto degli utenti, sicché non dimostra che quest’ultimo servizio sia incluso nel corrispettivo contrattuale.
art. 22 del contratto
il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto
La clausola di salvaguardia non si estende alle controversie sull’oggetto delle prestazioni contrattuali e, costituendo una deroga al diritto di agire in giudizio, deve essere interpretata restrittivamente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La norma è richiamata, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, per disporre l’oscuramento dei dati personali relativi alla salute.
Massime di principio
- L’omessa considerazione di uno specifico motivo di impugnazione, quando il giudice abbia esaminato altri motivi ma abbia completamente ignorato quello dedotto, può integrare errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., ove si tratti di una svista percettiva risultante dagli atti e non di una consapevole decisione implicita o di un mero difetto di motivazione.
- La clausola contrattuale che preclude l’impugnazione degli atti relativi alla determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe non si estende alle controversie concernenti l’oggetto delle prestazioni contrattuali, se queste non riguardano direttamente il contenuto o la quantificazione della tariffa.
- Le clausole contrattuali che limitano o escludono il diritto di agire in giudizio devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere applicate oltre l’ambito oggettivo espressamente individuato dal loro tenore letterale.
- Il riferimento contrattuale alle spese di trasporto sostenute per il personale addetto all’esecuzione delle prestazioni non comprende, in assenza di un’espressa previsione, le spese o l’obbligo di trasporto degli utenti del servizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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