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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45262/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza per due motivi principali: (1) nullità delle notifiche, sostenendo che le comunicazioni furono effettuate presso il domicilio del difensore d'ufficio nonostante avesse dichiarato il domicilio presso la propria abitazione, con conseguente mancata conoscenza del processo di primo grado e celebrazione del processo in sua assenza; (2) censura per violazione di legge per l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che, nonostante la ricorrente avesse dichiarato il domicilio presso la propria abitazione, tutte le notifiche furono eseguite presso il difensore d'ufficio che non risultò aver instaurato un rapporto effettivo con l'imputata, con la conseguente incolpevole mancata conoscenza del processo. Alla luce del principio secondo cui il processo in assenza è ammissibile solo se sussiste la certezza della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, la Corte ha dichiarato la sentenza di merito affetta da nullità assoluta. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado ai sensi degli artt. richiamati.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio in assenza per legittima dichiarazione di assenza; nel sistema legislativo modificato dall. n. 67/2014 il processo in contumacia ruota intorno alla accertata conoscenza da parte dell'imputato del procedimento.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Prevede che, se non è certa la conoscenza del processo da parte dell'imputato, il giudice debba disporre la notifica personale ad opera della polizia giudiziaria e, se ciò non è possibile, sospendere il processo: il sistema privilegia l'effettività della conoscenza rispetto alla mera ritualità delle notifiche.

  • art. 162 cod. proc. pen., comma 4-bis

    «l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario»

    La disposizione richiede che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio sia effettiva e accompagnata dall'assenso del difensore, al fine di evitare elezioni di domicilio fittizie che possano pregiudicare la conoscenza reale degli atti da parte dell'imputato.

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67 (art. 11, comma 6)

    Ha modificato le regole sul processo in absentia orientandolo al rispetto degli obblighi internazionali (Corte EDU) e al principio secondo cui la celebrazione in assenza è ammessa solo se l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del procedimento.

  • art. 604, comma 5-bis e art. 623, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamati come base normativa per l'annullamento senza rinvio delle sentenze affette da nullità assoluta e per la conseguente trasmissione degli atti al giudice di primo grado.

Massime di principio

  • La celebrazione del processo in assenza dell'imputato è legittima solo se è accertabile che l'imputato abbia effettiva conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto; la mera ritualità delle notifiche non basta.
  • Se tutte le notifiche sono state indirizzate al difensore d'ufficio, è necessario dimostrare l'esistenza di un rapporto effettivo e continuativo tra difensore e imputato; in mancanza, la mancata conoscenza del processo configura nullità assoluta.
  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio deve essere reale e supportata dall'assenso del difensore (come previsto dall'art. 162, comma 4-bis): elezioni formali senza contatto reale non producono effetti.
  • In presenza di nullità assoluta per processo celebrato in assenza senza prova della conoscenza, la Corte annulla le sentenze senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado per la ripetizione del procedimento.
  • Il giudice deve, se necessario, ordinare la notifica personale ad opera della polizia giudiziaria o sospendere il processo quando non sia assicurata la conoscenza effettiva degli atti da parte dell'imputato.

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