Cassazione Penale, Ordinanza n. 24819/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La condanna già pronunciata nei gradi di merito per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva è rimasta ferma; la ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi della declaratoria di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, con pena di anni tre e mesi tre di reclusione. Con i primi tre motivi deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: contestava la sussistenza della propria responsabilità, chiedeva la riqualificazione del fatto in bancarotta semplice e sosteneva l'insussistenza dell'attenuante del danno di speciale tenuità. Con il quarto motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ritenuto i primi tre motivi aspecifici e non deducibili perché consistenti nella mera riproposizione delle doglianze già disattese in appello, senza reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che la ricorrente non si confrontava con l'accertamento di merito che la qualificava come amministratrice di diritto e di fatto, socia unica, e soggetto che aveva sottoscritto ordini e contratti. Il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da elementi negativi quali precedenti penali, assenza di resipiscenza, disinteresse per la vicenda processuale e gravità complessiva del fatto.
Norme richiamate
art. 219, comma 3, l. fall.
L'attenuante del danno di speciale tenuità non è applicabile quando, nella bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento o l'omessa tenuta delle scritture renda impossibile la ricostruzione della gestione e quindi la stessa dimostrazione del danno alla massa creditoria.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche sulla base di un solo elemento negativo ritenuto prevalente, come precedenti penali, assenza di resipiscenza e gravità del fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a reiterare pedissequamente le doglianze già prospettate in appello, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura è aspecifica quando non si misura con gli accertamenti di fatto posti a base della decisione di merito e, in sostanza, mira a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in cassazione, salvo deduzioni puntuali di travisamento.
- In materia di bancarotta fraudolenta documentale, l'omessa tenuta o l'occultamento delle scritture integra la forma fraudolenta e non la bancarotta semplice quando la condotta sia finalizzata a pregiudicare i creditori e a impedire la ricostruzione dei fatti gestionali.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità è incompatibile con l'occultamento delle scritture contabili quando tale condotta renda impossibile ricostruire la gestione dell'impresa e valutare il danno effettivo alla massa creditoria.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da una motivazione non illogica fondata anche su un solo dato negativo ritenuto prevalente, non essendo necessaria la confutazione analitica di tutti gli elementi favorevoli all'imputato.
Come è indicizzato
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