Cassazione Penale, Ordinanza n. 02103/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale a sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per la violazione della disciplina sulle armi. Il ricorso deduceva, da un lato, doglianze generiche sulla responsabilità, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata; dall'altro, censure sul trattamento sanzionatorio, ritenuto illegittimo nonostante la pena fosse stata determinata nel minimo edittale applicabile ratione temporis e dopo un motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità fossero del tutto generiche perché non confrontate con le argomentazioni della sentenza impugnata, e che quelle sulla pena fossero manifestamente infondate, poiché la sanzione era stata irrogata nel minimo edittale previsto dalla norma vigente al tempo del fatto, dopo un adeguato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 L. n. 110 del 1975
Norma incriminatrice posta a base della condanna; la Corte richiama la formulazione vigente all'epoca del fatto per affermare che la pena è stata correttamente determinata nel minimo edittale.
art. 4 L. n. 110 del 1975 vigente all'epoca del fatto
La pena irrogata è stata ritenuta conforme al minimo edittale previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a doglianze generiche sulla responsabilità, senza una specifica critica alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate quando la pena è stata determinata nel minimo edittale applicabile e il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta adeguatamente motivato.
- In sede di legittimità non è sufficiente una contestazione apodittica della decisione di merito: occorre un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La determinazione della pena nel minimo edittale, ove sorretta da motivazione congrua sul diniego delle attenuanti generiche, esclude vizi rilevanti in cassazione.
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