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Sentenza

Sentenza n. 15594/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione, ai sensi dell’articolo 117 del D.Lgs 104/2010, in riferimento all’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, lett. e) della L. 91/1992, numero di protocollo -OMISSIS-, presentata in data 01/03/2022;

Giustizia amministrativa202602759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’Amministrazione ha accolto l’istanza mediante l’emanazione e la rituale notificazione del decreto di concessione della cittadinanza. Ha condannato il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, liquidandole in euro 1.000,00 oltre agli eventuali accessori di legge.

TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 1° marzo 2022 ai sensi dell’art. 9, lett. e), l. 91/1992

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto azione ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 1° marzo 2022 ai sensi dell’art. 9, lett. e), l. 91/1992. Nel corso del giudizio il Ministero ha prodotto lo stralcio del decreto di conferimento della cittadinanza, emesso e ritualmente notificato alla richiedente.

Norme richiamate

  • art. 117 d.lgs. 104/2010

    Con il ricorso in epigrafe ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente agisce per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 1.3.2022 ai sensi dell’art. 9, lettera e), Legge n. 91/1992.

    La norma costituisce il fondamento dell’azione proposta per far accertare l’illegittimità del silenzio dell’amministrazione.

  • art. 9, lett. e), l. 91/1992

    Alla luce delle circostanze sopra rappresentate, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere in quanto l’Amministrazione, con l’emanazione e la rituale notificazione del predetto decreto di concessione della cittadinanza italiana, ha riscontrato favorevolmente l’istanza della parte ricorrente.

    La disposizione è indicata come base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza, poi accolta dall’amministrazione con l’emanazione del decreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio, l’emanazione e la rituale notificazione del provvedimento richiesto, intervenute in corso di causa e satisfattive dell’istanza, determinano la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la cessazione della materia del contendere deriva dall’accoglimento dell’istanza amministrativa durante il giudizio, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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