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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4342/2020 del 20/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitrice)

La controversia

La società debitrice aveva depositato il 27 giugno 2016 una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell’art. 161, comma 6, L. Fall.; il Tribunale di Firenze le aveva assegnato termine fino all’11 novembre 2016 per presentare proposta, piano e documenti, fissando l’udienza al 16 novembre 2016. Respinta una tempestiva istanza di proroga, il 15 novembre 2016, dopo la scadenza del termine ma prima dell’udienza, la società depositò una domanda completa di concordato ai sensi dell’art. 161, comma 1, L. Fall. Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda originaria e, su istanza del Pubblico Ministero, dichiarò il fallimento. In sede di reclamo ex art. 18 L. Fall., la Corte d’appello di Firenze revocò il fallimento e trasmise gli atti al Tribunale per l’esame della nuova domanda, ritenendola autonoma e implicitamente rinunciativa della precedente domanda con riserva. La curatela ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 1362 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe interpretato la domanda del 15 novembre sulla base di elementi estranei al suo testo, trascurando che era stata depositata nello stesso procedimento e con il medesimo numero di ruolo; con il secondo ha denunciato omissione di pronuncia sulle ulteriori eccezioni di inammissibilità della nuova proposta formulate nel reclamo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: l’interpretazione degli atti processuali e della volontà manifestata dalla parte costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; la censura non poteva limitarsi a contrapporre una diversa lettura, né invocare l’art. 1362 c.c. per interpretare una domanda giudiziale. Inoltre, il ricorso non aveva trascritto le parti dell’atto necessarie a verificare la volontà effettivamente espressa e non aveva adeguatamente censurato la motivazione della Corte territoriale, anche quanto all’eventuale abuso dello strumento concordatario. La Corte ha precisato che la domanda completa successiva non comporta di per sé la rinuncia a quella con riserva, ma può manifestare tale rinuncia quando ne risulti in modo inequivoco la volontà del proponente; dopo il rigetto della proroga e la scadenza del termine, è possibile presentare una nuova domanda completa mentre è pendente l’udienza per la declaratoria d’inammissibilità o per l’esame di istanze di fallimento, purché la nuova iniziativa non costituisca abuso. Il secondo motivo è stato rigettato: benché la Corte d’appello non avesse esaminato le ulteriori censure di merito rivolte contro la seconda proposta, queste dovevano intendersi assorbite dalla decisione adottata e il loro esame era stato rimesso al Tribunale, chiamato a verificare i presupposti per l’apertura del concordato ai sensi dell’art. 163 L. Fall. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché la società era rimasta intimata senza svolgere attività difensiva. È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della curatela ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, L. Fall.

    respinta l’istanza di proroga e scaduto il termine concesso L. Fall., ex art. 161, comma 6, la domanda di concordato deve essere dichiarata inammissibile dal tribunale, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2; che, tuttavia, va fatta salva la facoltà per il proponente, in pendenza dell’udienza fissata per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero anche per l’esame di eventuali istanze di fallimento, di depositare una nuova domanda di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 1 (corredata della proposta, del piano e dei documenti), dalla quale si desuma la rinuncia a quella con riserva, sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario

    Scaduto il termine assegnato per completare il concordato con riserva, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, ma il debitore può depositare, durante la pendenza dell’udienza indicata o di quella relativa alle istanze di fallimento, una nuova domanda completa; da essa deve desumersi la rinuncia alla domanda con riserva e l’iniziativa non deve integrare abuso.

  • art. 161, comma 1, L. Fall.

    respinta l’istanza di proroga e scaduto il termine concesso L. Fall., ex art. 161, comma 6, la domanda di concordato deve essere dichiarata inammissibile dal tribunale, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2; che, tuttavia, va fatta salva la facoltà per il proponente, in pendenza dell’udienza fissata per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero anche per l’esame di eventuali istanze di fallimento, di depositare una nuova domanda di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 1 (corredata della proposta, del piano e dei documenti), dalla quale si desuma la rinuncia a quella con riserva, sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario

    La domanda completa presentata ai sensi dell’art. 161, comma 1, può seguire la domanda con riserva durante la pendenza dell’udienza per la declaratoria d’inammissibilità o per l’esame di istanze di fallimento. La presentazione della nuova domanda non vale automaticamente come rinuncia: la rinuncia alla precedente deve risultare in modo inequivoco dal contenuto e dalle circostanze dell’atto.

  • art. 162, comma 2, L. Fall.

    respinta l’istanza di proroga e scaduto il termine concesso L. Fall., ex art. 161, comma 6, la domanda di concordato deve essere dichiarata inammissibile dal tribunale, ai sensi della L. Fall., art. 162, comma 2; che, tuttavia, va fatta salva la facoltà per il proponente, in pendenza dell’udienza fissata per la dichiarazione di inammissibilità, ovvero anche per l’esame di eventuali istanze di fallimento, di depositare una nuova domanda di concordato, ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 1 (corredata della proposta, del piano e dei documenti), dalla quale si desuma la rinuncia a quella con riserva, sempre che la nuova domanda non si traduca in un abuso dello strumento concordatario

    La scadenza del termine assegnato per il deposito della proposta, del piano e dei documenti, una volta respinta la proroga, comporta la declaratoria d’inammissibilità della domanda con riserva.

  • art. 1362 c.c.

    rispetto alle attività giudiziali non si pone, infatti, il problema dell’individuazione di una comune intenzione delle parti, e la stessa soggettiva intenzione della parte rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire alla controparte di cogliere l’effettivo contenuto dell’atto e di poter svolgere un’adeguata difesa

    I canoni di interpretazione dei contratti, diretti a ricostruire una comune intenzione delle parti, non governano l’interpretazione delle domande giudiziali; rileva la volontà processuale come oggettivamente esplicitata nell’atto, in modo comprensibile per la controparte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo, in sè, degli atti di parte, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta.

    La qualificazione e l’interpretazione degli atti di parte sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione è censurabile il rispetto dei criteri legali e la coerenza della motivazione, non la mera preferenza per una diversa lettura degli stessi elementi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    E’ del tutto evidente, quindi, che la corte toscana ha ritenuto le doglianze predette sostanzialmente assorbite dalla decisione di rito adottata sul primo motivo, con conseguente affidamento del loro corrispondente scrutinio al tribunale dinanzi al quale ha rinviato il procedimento, cui ha attribuito il compito di effettuare le verifiche in ordine alla possibilità, o meno, di emanare il decreto di apertura di cui alla L. Fall., art. 163.

    La mancata trattazione di censure ulteriori non integra omissione di pronuncia quando esse risultino assorbite dalla decisione adottata e il loro esame sia rimesso al giudice cui è stata trasmessa la causa per le verifiche successive.

  • art. 163 L. Fall.

    E’ del tutto evidente, quindi, che la corte toscana ha ritenuto le doglianze predette sostanzialmente assorbite dalla decisione di rito adottata sul primo motivo, con conseguente affidamento del loro corrispondente scrutinio al tribunale dinanzi al quale ha rinviato il procedimento, cui ha attribuito il compito di effettuare le verifiche in ordine alla possibilità, o meno, di emanare il decreto di apertura di cui alla L. Fall., art. 163.

    Dopo la trasmissione degli atti, spetta al Tribunale esaminare le questioni di ammissibilità della proposta e verificare se ricorrano i presupposti per emanare il decreto di apertura del concordato.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della curatela ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda completa di concordato dopo una domanda con riserva non determina automaticamente la rinuncia alla prima; la rinuncia può risultare anche senza formule sacramentali, ma deve emergere in modo inequivoco dalla nuova domanda e dalle circostanze processuali.
  • Respinta la proroga e scaduto il termine assegnato per il deposito della proposta, del piano e dei documenti, la domanda di concordato con riserva deve essere dichiarata inammissibile; prima che sia definita l’udienza per tale declaratoria o per l’esame di istanze di fallimento, resta possibile depositare una nuova domanda completa, purché manifesti la rinuncia alla precedente e non costituisca abuso dello strumento concordatario.
  • L’interpretazione della domanda giudiziale non è regolata dai canoni ermeneutici dei contratti: il giudice deve ricostruire la volontà processuale come risulta oggettivamente dall’atto, tenendo conto della situazione dedotta e delle finalità perseguite, nei limiti in cui siano state esplicitate in modo da consentire un’adeguata difesa.
  • L’interpretazione degli atti processuali è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La censura in cassazione deve individuare una violazione dei criteri legali di interpretazione o un difetto di coerenza e logicità della motivazione, e non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura; per consentire il controllo occorre trascrivere le parti dell’atto rilevanti per ricostruire la volontà manifestata.
  • Le censure non esaminate dal giudice di reclamo possono ritenersi assorbite quando la decisione adottata rimette al giudice competente il loro scrutinio nell’ambito delle verifiche successive sulla proposta.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del diritto

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