Sentenza del 19/04/2021 n. 1515 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento (IRES, IVA, IRAP) per gli anni 2012-2013 a seguito di verifiche sull'operatività della fornitore S. B. s.r.l., ritenuta una "cartiera" o società inesistente impegnata in frode IVA; contestazione di sovraffatturazione e di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti; domanda di rideterminazione del reddito imponibile e della detraibilità/indetraibilità dell'IVA e della deducibilità dei costi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Brescia ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate: ha ritenuto fondata la pretesa tributaria con riguardo alle fatture concernenti operazioni oggettivamente inesistenti, dichiarando legittima la rettifica per IVA e per le imposte dirette (con sanzioni). Tuttavia la CTR ha confermato la sentenza di primo grado nella parte restante, escludendo la prova della soggettiva inesistenza per altre fatture e riconoscendo la deducibilità dei costi ai fini IRES e IRAP (richiamando l'art.14, comma 4-bis L.537/1993 come modificato), ritenendo inoltre che l'Ufficio avesse prodotto elementi indiziari gravi, precisi e concordanti solo con riferimento alle operazioni oggettivamente inesistenti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova: l'Amministrazione deve fornire elementi probatori, e se prova con indizi gravi, precisi e concordanti la possibile inesistenza o la frode, l'onere si sposta sul contribuente di dimostrare il contrario.
art. 14, comma 4-bis, Legge 21 dicembre 1993 n. 537
art. 14, quarto comma bis, L. 21 dicembre 1993 n. 537, come introdotto dall'art. 8, primo comma, D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (conv. L. 26 aprile 2012 n. 44)
Consente all'acquirente di dedurre i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti anche se consapevole del carattere fraudolento, salvo che i costi contrastino con i principi del TUIR (effettività, inerenza, certezza, determinabilità). La CTR lo ha applicato per riconoscere la deducibilità dei costi IRES/IRAP per le operazioni non ritenute oggettivamente inesistenti.
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 109 e principi generali
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 109 richiamato
Citato dall'Ufficio per contestare la deducibilità per mancanza di inerenza/determinatezza; la CTR ha valutato che, salvo le fattispecie di operazioni oggettivamente inesistenti, la documentazione e la coerenza dei prezzi hanno consentito la deducibilità per i restanti costi.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta operazioni come soggettivamente inesistenti deve fornire indizi oggettivi, gravi, precisi e concordanti dal cui esame emerga che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con ordinaria diligenza, dell'evasione; superata questa soglia l'onere probatorio si sposta sul contribuente.
- Per le operazioni oggettivamente inesistenti (cioè mai effettuate) l'Ufficio deve fornire elementi probatori specifici della mancata effettuazione; non è sufficiente una generale disconoscenza della documentazione contabile.
- La clausola del divieto di "doppia presunzione" non impedisce l'utilizzo di una catena di inferenze logiche purché ogni passaggio sia sorretto da criteri di gravità, precisione e concordanza; ossia le presunzioni possono essere collegate se la catena probatoria è lineare e solida.
- La norma (art.14, comma 4-bis L.537/1993) può consentire la deducibilità dei costi per l'acquirente anche in presenza di fatture emesse nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti; tuttavia la deducibilità resta esclusa se i costi contrastano con i principi del TUIR (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinabilità).
- La prova dell'effettiva esistenza della fornitura da parte del contribuente richiede elementi concreti oltre alla mera fattura: documenti di trasporto, documentazione di viaggio, congruità dei prezzi rispetto al mercato, corrispondenza dei pagamenti, ecc.
- La mancanza di una diligente verifica da parte dell'acquirente sui propri fornitori può essere valutata negativamente e costituire elemento a favore dell'Amministrazione qualora vi siano indizi di frode; tuttavia la sola assenza di dichiarazioni o di beni a nome del fornitore non basta automaticamente a dimostrare l'inesistenza di tutte le operazioni.
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