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Sentenza

Sentenza del 19/04/2021 n. 1515 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento (IRES, IVA, IRAP) per gli anni 2012-2013 a seguito di verifiche sull'operatività della fornitore S. B. s.r.l., ritenuta una "cartiera" o società inesistente impegnata in frode IVA; contestazione di sovraffatturazione e di operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti; domanda di rideterminazione del reddito imponibile e della detraibilità/indetraibilità dell'IVA e della deducibilità dei costi.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Brescia ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate: ha ritenuto fondata la pretesa tributaria con riguardo alle fatture concernenti operazioni oggettivamente inesistenti, dichiarando legittima la rettifica per IVA e per le imposte dirette (con sanzioni). Tuttavia la CTR ha confermato la sentenza di primo grado nella parte restante, escludendo la prova della soggettiva inesistenza per altre fatture e riconoscendo la deducibilità dei costi ai fini IRES e IRAP (richiamando l'art.14, comma 4-bis L.537/1993 come modificato), ritenendo inoltre che l'Ufficio avesse prodotto elementi indiziari gravi, precisi e concordanti solo con riferimento alle operazioni oggettivamente inesistenti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Regola l'onere della prova: l'Amministrazione deve fornire elementi probatori, e se prova con indizi gravi, precisi e concordanti la possibile inesistenza o la frode, l'onere si sposta sul contribuente di dimostrare il contrario.

  • art. 14, comma 4-bis, Legge 21 dicembre 1993 n. 537

    art. 14, quarto comma bis, L. 21 dicembre 1993 n. 537, come introdotto dall'art. 8, primo comma, D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (conv. L. 26 aprile 2012 n. 44)

    Consente all'acquirente di dedurre i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti anche se consapevole del carattere fraudolento, salvo che i costi contrastino con i principi del TUIR (effettività, inerenza, certezza, determinabilità). La CTR lo ha applicato per riconoscere la deducibilità dei costi IRES/IRAP per le operazioni non ritenute oggettivamente inesistenti.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 109 e principi generali

    D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 109 richiamato

    Citato dall'Ufficio per contestare la deducibilità per mancanza di inerenza/determinatezza; la CTR ha valutato che, salvo le fattispecie di operazioni oggettivamente inesistenti, la documentazione e la coerenza dei prezzi hanno consentito la deducibilità per i restanti costi.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta operazioni come soggettivamente inesistenti deve fornire indizi oggettivi, gravi, precisi e concordanti dal cui esame emerga che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con ordinaria diligenza, dell'evasione; superata questa soglia l'onere probatorio si sposta sul contribuente.
  • Per le operazioni oggettivamente inesistenti (cioè mai effettuate) l'Ufficio deve fornire elementi probatori specifici della mancata effettuazione; non è sufficiente una generale disconoscenza della documentazione contabile.
  • La clausola del divieto di "doppia presunzione" non impedisce l'utilizzo di una catena di inferenze logiche purché ogni passaggio sia sorretto da criteri di gravità, precisione e concordanza; ossia le presunzioni possono essere collegate se la catena probatoria è lineare e solida.
  • La norma (art.14, comma 4-bis L.537/1993) può consentire la deducibilità dei costi per l'acquirente anche in presenza di fatture emesse nell'ambito di operazioni soggettivamente inesistenti; tuttavia la deducibilità resta esclusa se i costi contrastano con i principi del TUIR (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinabilità).
  • La prova dell'effettiva esistenza della fornitura da parte del contribuente richiede elementi concreti oltre alla mera fattura: documenti di trasporto, documentazione di viaggio, congruità dei prezzi rispetto al mercato, corrispondenza dei pagamenti, ecc.
  • La mancanza di una diligente verifica da parte dell'acquirente sui propri fornitori può essere valutata negativamente e costituire elemento a favore dell'Amministrazione qualora vi siano indizi di frode; tuttavia la sola assenza di dichiarazioni o di beni a nome del fornitore non basta automaticamente a dimostrare l'inesistenza di tutte le operazioni.

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