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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34704/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’appello di Torino che aveva confermato l’inammissibilità, per sopravvenuta decadenza, della domanda di restituzione delle somme versate a titolo di contributi previdenziali. La controversia nasceva dal diniego di sgravi contributivi collegati ai danni subiti dall’alluvione del Piemonte del 1994: secondo i giudici di merito, il termine del 31 luglio 2007 per la presentazione delle istanze di sgravio si applicava anche a chi avesse già pagato i contributi, e la domanda proposta il 23 dicembre 2008 era quindi tardiva. Il ricorso per cassazione era stato proposto su tre motivi, ma prima dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, regolarmente depositata ai sensi dell’art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391, primo comma, c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese, poiché l’INPS non ha svolto attività difensiva in cassazione. Ha inoltre escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione riguarda solo il rigetto integrale o la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale e per la riserva di decisione

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è stata depositata conformemente alle prescrizioni della norma

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    la rinuncia ha determinato l’estinzione del giudizio di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non si applica in caso di estinzione del giudizio, essendo circoscritto al rigetto integrale o alla declaratoria di inammissibilità/improcedibilità

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente depositata prima dell’adunanza o della decisione, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non si provvede sulle spese se la parte intimata non ha svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione.
  • Il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o per l’inammissibilità/improcedibilità del ricorso non si applica quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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