Sentenza del 10/05/2019 n. 2841 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Imposta di registro su sentenza civile - avviso di liquidazione emesso dall'A.d.E.- impugnato soltanto da uno dei due coobbligati; eventuale rilevanza del giudizio favorevole ottenuto da quest'ultimo nei confronti dell'altro coobbligato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la pretesa relativa all’imposta di registro applicata a una sentenza civile e iscritta a ruolo mediante cartella di pagamento. Deduceva, in particolare, che l’altro coobbligato solidale aveva ottenuto una pronuncia favorevole impugnando l’avviso di liquidazione e che tale esito avrebbe dovuto produrre effetti anche nei suoi confronti, pur non avendo egli impugnato l’atto impositivo originario.
La decisione
Il giudicato favorevole ottenuto dall’altro coobbligato, finché non è definitivo, non produce effetti nel giudizio promosso dal ricorrente contro la cartella, poiché quest’ultimo non aveva impugnato l’avviso di liquidazione e tale atto era quindi divenuto definitivo nei suoi confronti. Tuttavia, qualora la sentenza favorevole ottenuta dall’altro coobbligato passi in giudicato, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a rettificare l’iscrizione a ruolo fondata sull’avviso annullato o comunque superato dal giudicato. L’esito favorevole deve quindi essere esteso anche al coobbligato che non aveva impugnato l’atto prodromico, con conseguente eliminazione o rideterminazione della pretesa a suo carico.
Norme richiamate
Principio di solidarietà tributaria tra coobbligati
L’obbligazione solidale consente all’Amministrazione di chiedere l’imposta a ciascun coobbligato, ma l’annullamento definitivo dell’atto impositivo posto a fondamento della pretesa impone la rettifica della posizione anche degli altri coobbligati, per evitare che la stessa imposta venga riscossa sulla base di un atto non più valido.
Principio di definitività dell’atto impositivo non impugnato
Il coobbligato che non impugna tempestivamente l’avviso di liquidazione non può normalmente contestarne la legittimità nel successivo giudizio contro la cartella di pagamento. Il giudicato favorevole pronunciato in un processo ancora non definitivo non è sufficiente a superare tale definitività.
Giudicato favorevole ottenuto da un coobbligato solidale
Il giudicato favorevole conseguito da uno dei coobbligati, una volta divenuto definitivo, può incidere sulla pretesa complessiva fondata sul medesimo atto impositivo e determina l’obbligo dell’Amministrazione di adeguare o rettificare l’iscrizione a ruolo anche nei confronti degli altri coobbligati.
Massime di principio
- La cartella di pagamento, quando è meramente consequenziale, non consente di contestare per la prima volta vizi propri dell’avviso di liquidazione ormai definitivo.
- Un giudizio favorevole ancora pendente promosso da un coobbligato non produce automaticamente effetti favorevoli nel processo dell’altro coobbligato.
- Se la decisione favorevole del coobbligato diventa definitiva, l’Amministrazione deve adeguare la pretesa tributaria e non può mantenere un’iscrizione a ruolo fondata su un atto definitivamente annullato o dichiarato illegittimo.
- In presenza di obbligazioni solidali, è opportuno impugnare tempestivamente l’atto impositivo originario, senza attendere la successiva cartella, per evitare che la pretesa diventi definitiva nei propri confronti.
- L’estensione dell’esito favorevole non deriva necessariamente dall’automatica efficacia soggettiva del giudicato, ma dall’obbligo dell’Amministrazione di conformare la riscossione alla definitiva eliminazione del presupposto impositivo.
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