Cassazione Civile, Ordinanza n. 17465/2025 del 29/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società e dei relativi soci, recuperando a tassazione un maggior reddito ai fini IRPEF e disconoscendo ai fini IVA la detrazione di fatture passive ritenute riferibili a operazioni inesistenti, nell’ambito di una presunta frode carosello nel commercio di autoveicoli. Dopo una prima fase contenziosa e un precedente rinvio della Cassazione, la CTR, nuovamente investita della causa, aveva rigettato il ricorso dei contribuenti affermando in modo generico la sussistenza di elementi oggettivi probanti la conoscenza, da parte del contribuente, della fittizietà del fornitore, senza però indicare quali fossero tali elementi. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, nonché violazione dei principi indicati dalla precedente sentenza di legittimità; 2) violazione degli artt. 17 e 19 del D.P.R. n. 633/1972 per il diniego del diritto alla detrazione IVA in assenza di partecipazione alla frode; 3) violazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997 per l’illegittimità delle sanzioni in presenza di un mero dovere di diligenza nella scelta del fornitore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza di rinvio solo apparente perché la CTR si era limitata ad affermazioni generiche e stereotipate sull’esistenza di elementi presuntivi, senza identificare i concreti indizi da cui desumere la consapevolezza della frode in capo al contribuente. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame/motivazione apparente è configurabile quando la sentenza, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione e non consente di comprendere il ragionamento seguito dal giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro delle censure di violazione di legge relative al diniego della detrazione IVA e alle sanzioni.
artt. 17-19 del D.P.R. n. 633/1972
Sono invocati dai ricorrenti a sostegno del diritto alla detrazione IVA, che non può essere negato senza adeguata dimostrazione della partecipazione o consapevolezza della frode.
art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997
È richiamato in relazione alla contestazione delle sanzioni, prospettandosi che non basti un generico dovere di diligenza nella scelta dei fornitori.
Massime di principio
- In materia tributaria, quando l’Ufficio contesti la detrazione IVA per operazioni inserite in una frode carosello, la decisione che nega il diritto del contribuente deve indicare specificamente gli elementi, anche presuntivi, da cui desumere la consapevolezza della frode o la partecipazione ad essa.
- La motivazione apparente ricorre quando il giudice enuncia formule generiche o stereotipate senza esplicitare il percorso logico-argomentativo e senza indicare i fatti decisivi posti a base della decisione.
- Il rinvio della Corte di cassazione vincola il giudice di merito a colmare il deficit motivazionale segnalato dalla precedente pronuncia; la reiterazione di formule generali non soddisfa il dovere di conformarsi al principio di diritto enunciato.
- Le sanzioni tributarie non possono essere confermate sulla base di un mero richiamo astratto alla diligenza del contribuente, se manca una puntuale ricostruzione degli elementi che fondano l’addebito soggettivo.
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