Sentenza n. 9315/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'ottemperanza della sentenza 9669/2024 resa dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza n. 9669/2024 del Tribunale di Roma, resa in funzione di giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate in euro 1.029,50, oltre IVA, CPA, spese forfettarie del 15 per cento e distrazione. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero, pur costituitosi, non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione della pronuncia e non ha adempiuto neppure all'ordinanza istruttoria con cui il TAR aveva richiesto il deposito di una relazione sui fatti di causa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha richiamato l'art. 112, comma 2, c.p.a., secondo cui l'ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di imporre alla pubblica amministrazione la conformazione al giudicato. Ha precisato che, quando il titolo proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve verificare l'inadempimento o l'elusione del giudicato, senza svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. In applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, la mancata dimostrazione dell'adempimento da parte del Ministero, unita all'omesso riscontro alla richiesta istruttoria del TAR, ha giustificato la condanna all'esecuzione del titolo. Il Ministero è stato onerato di provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da insediarsi per 90 giorni dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Non sono state applicate penalità di mora, ritenendosi non ancora sussistenti i relativi presupposti, salva una possibile successiva richiesta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori se dovuti. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV ministeriale per gli eventuali seguiti di competenza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una pronuncia del giudice ordinario, inclusa quella resa dal giudice del lavoro, quando l'amministrazione non adempia all'obbligo di conformarsi al giudicato.
art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022
rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento
La norma è richiamata nel titolo esecutivo quale componente delle spese di lite dovute dall'amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, anche quando sia stata resa in funzione di giudice del lavoro, se la parte obbligata è una pubblica amministrazione.
- Il giudizio di ottemperanza relativo a un titolo del giudice civile ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve accertare l'inadempimento o l'elusione del giudicato e ordinare l'esecuzione, senza integrare il contenuto del titolo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- La mancata dimostrazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione, a fronte della specifica allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, consente di accogliere l'azione di ottemperanza secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine entro il quale questi dovrà sostituirsi all'amministrazione inadempiente.
- La penalità di mora non va applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza quando non ne ricorrano ancora i presupposti; essa può essere richiesta successivamente in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato.
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