Sentenza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza Ottemperanza sentenza TAR Roma n. 1374/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del TAR Lazio n. 1374/2023, recante condanna al risarcimento dei danni da ritardo nell'assunzione
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza di una sentenza del TAR Lazio notificata e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo nell'assunzione. Nel corso del giudizio le parti hanno avviato trattative per definire il quantum risarcitorio. Prima della camera di consiglio, il Ministero ha rappresentato di avere eseguito il giudicato mediante la liquidazione della somma risarcitoria e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, richiamando l'accordo raggiunto con il difensore della ricorrente. La ricorrente non si è opposta alla compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che il Ministero avesse eseguito il giudicato mediante la liquidazione della somma dovuta a titolo risarcitorio. L'esecuzione è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza, ma prima della decisione. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della richiesta dell'Amministrazione e della mancata opposizione della ricorrente. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; nel caso concreto, l'avvenuta esecuzione del giudicato prima della decisione ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso ma prima della decisione, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- L'esecuzione del giudicato mediante la liquidazione della somma risarcitoria dovuta è idonea a definire il giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna pecuniaria, purché l'adempimento risulti effettivo e documentato.
- La regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può essere definita mediante compensazione integrale quando tale soluzione sia richiesta dall'amministrazione e non sia contestata dalla parte ricorrente.
Come è indicizzato
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