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Sentenza

Sentenza n. 11925/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'ottemperanza ex artt. 112 e ss. cpa.della sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal Tribunale ordinario di Roma - Sez. Diritti della persona e immigrazione, nella persona del Giudice dott. -OMISSIS-, nel procedimento NRG -OMISSIS- pubblicata in data 17/9/ 2025, notificata il 29/11/ 2025 e passata in giudicato il 30/1/2026; con cui veniva ordinato all’Ambasciata d’Italia a Islamabad il rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei due figli del ricorrente (-OMISSIS- nata il -OMISSIS-, -OMISSIS- nato il 2-OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- nato il -OMISSIS-).

Giustizia amministrativa202602953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma che aveva ordinato il rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare alla moglie e ai due figli del ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente visti)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Roma, che aveva ordinato all’Ambasciata d’Italia a Islamabad il rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei due figli. Nelle more del giudizio, il MAECI ha rilasciato i tre visti in data 19 marzo 2026. Il rilascio ha integralmente soddisfatto il bene della vita perseguito e il petitum del ricorso. Il giudizio ha quindi perso la propria funzione, mentre le spese sono state richieste a carico dell’amministrazione in applicazione della soccombenza virtuale, poiché il risultato è stato ottenuto solo dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il rilascio dei tre visti aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata nel giudizio di ottemperanza. Ha posto le spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge, a carico del MAECI e in favore del ricorrente, in ragione della soccombenza virtuale: l’amministrazione aveva rilasciato i visti soltanto dopo la proposizione del ricorso. Ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il rilascio dell’atto o l’adozione della condotta dovuta che soddisfi integralmente il bene della vita e il petitum determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente soltanto dopo la proposizione del giudizio, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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