Cassazione Penale, Sentenza n. 30588/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Violazione del divieto di bis in idem / litispendenza: il ricorrente era già stato giudicato con sentenza n.127 del 03/03/2016 dal G.u.p. del Tribunale di Foggia per il medesimo fatto; la difesa aveva eccepito la questione ritenendo improcedibile il nuovo processo perché l'azione penale era già stata esercitata in precedenza dallo stesso Pubblico Ministero sullo stesso fatto. La Corte d'appello aveva respinto l'eccezione sostenendo che non era provata l'irrevocabilità della prima sentenza, omettendo di valutare il criterio temporale di esercizio dell'azione penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, in caso di litispendenza tra due procedimenti aventi ad oggetto lo stesso fatto e promossi dallo stesso Ufficio del Pubblico Ministero, il discrimine è il momento in cui è stata esercitata l'azione penale: l'azione penale promossa per prima inibisce la procedibilità del procedimento duplicato. Nel caso di specie la prima richiesta di rinvio a giudizio è stata esercitata il 14/01/2016 nel procedimento anteriore; la richiesta relativa al processo impugnato è risultata successiva (18/02/2016). Ne consegue l'improcedibilità del processo odierno. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma che individua il reato per cui Limosani era stato condannato: citata come riferimento all'imputazione oggetto del giudizio.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato quale norma che prevede la pronuncia di "non doversi procedere" nel processo duplicato quando l'azione penale è stata promossa in entrambi i procedimenti; utilizzata per delineare l'uffetto giuridico della litispendenza sulla procedibilità.
art. 529 cod. proc. pen.
Citato nella giurisprudenza richiamata come possibile norma applicabile dal giudice che si trova a dover dichiarare l'improcedibilità laddove il secondo procedimento sia in contrasto con l'esercizio anteriore dell'azione penale.
art. 425 cod. proc. pen.
Richiamato quale norma che disciplina il 'non luogo a procedere' in determinati casi; menzionato come alternativa nelle pronunce richiamate per i casi in cui l'azione penale si presenti incompatibile tra procedimenti.
art. 112 Costituzione
Richiamato per il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, su cui si fonda il vincolo di non reiterabilità dell'esercizio dell'azione penale da parte del medesimo ufficio quando i presupposti oggettivi e soggettivi restano immutati.
Massime di principio
- Se lo stesso Ufficio del Pubblico Ministero esercita l'azione penale due volte per il medesimo fatto, il processo instaurato in forza dell'azione promossa successivamente è improcedibile per litispendenza.
- Il criterio decisivo per valutare la litispendenza non è la irrevocabilità della prima sentenza, ma il momento temporale in cui l'azione penale è stata esercitata (es.: data della richiesta di rinvio a giudizio).
- Il rimedio per il procedimento duplicato è la dichiarazione di non doversi procedere (o, a seconda della fase, il non luogo a procedere o l'archiviazione) a favore del procedimento che per primo ha validamente esercitato l'azione penale.
- L'eccezione di litispendenza va sollevata tempestivamente e il giudice deve esaminare la cronologia dell'esercizio dell'azione penale; la mancata o insufficiente motivazione su questo punto costituisce vizio correggibile in sede di impugnazione.
- Per evitare il rischio di improcedibilità è fondamentale verificare e documentare le date di esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio, iscrizione a ruolo, ecc.) prima di promuovere o proseguire un procedimento.
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